Aumento degli importi del contributo unificato, in vigore dal 1 gennaio 2012

La recente Legge di Stabilità emanata dal Parlamento, legge n. 183 del 2011, ha comportato non soltanto modifiche al Codice di procedura civile dirette a modernizzare il processo civile, ma anche interventi sul Testo unico sulle spese di Giustizia, prevedendo la necessità di integrare il contributo unificato tutte le volte in cui chi abbia iniziato la causa modifichi la domanda, proponga una domanda riconvenzionale o chiami un terzo in causa.

In particolare, non soltanto sarà tenuto l'attore ad integrare il contributo unificato a seguito di aumenti di valore della causa successivi alla sua instaurazione, ma anche le altre parti (come il convenuto) che modifichino la domanda, propongano domanda riconvenzionale o formulino chiamata in causa di un terzo ovvero svolgano intervento autonomo, attraverso il versamento di un contributo unificato integrale. Ciò significa che il convenuto sarà tenuto a pagare un contributo unificato autonomo, indipendentemente dal fatto che, come accadeva in passato, il valore della causa rimanga entro i confini fissati dall'attore.

Sarà dovuto inoltre un contributo unificato aumentato della metà per i procedimenti di appello e di impugnazione in generale e un contributo unificato doppio per i procedimenti avanti alla Corte di Cassazione.

Resta sempre l'obbligo di indicare il valore della causa negli atti giudiziari e di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e un numero di fax nell'atto introduttivo, al fine di evitare il raddoppio del contributo unificato.

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