Occupazione abusiva di alloggi, stato di necessità e di bisogno

Tra i delitti che offendono il patrimonio, l’art. 633 c.p. punisce l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.


Il bene o l’interesse giuridico tutelato dalla norma è da identificarsi in quello dei consociati a godere pienamente, esercitando ogni diritto previsto dalla legge, dei beni immobili che sono nella loro legittima disponibilità; pertanto l’interesse protetto consiste nell’inviolabilità del patrimonio immobiliare che si spiega nel più ampio rapporto di fatto che intercorre tra la persona offesa e l’immobile e che si esprime nel legittimo possesso di cui all’art. 1140 c.c.


Il reato di invasione si esplica attraverso l’ingresso arbitrario, cioè senza la volontà o l’autorizzazione, anche implicita, del proprietario o del legittimo possessore, nel terreno o edificio altrui, col fine di trarne profitto o altrimenti vantaggio. L’occupazione abusiva di un immobile rientra nel concetto di invasione, giacchè non è richiesta dalla norma, e nemmeno dalla interpretazione giurisprudenziale, che l’ingresso nel bene altrui avvenga con violenza o attraverso irruzione.


Perchè si configuri la fattispecie in esame si richiede che via sia almeno un minimo apprezzabile depauperamento della facoltà di godimento dell’immobile da parte del possessore; non è necessario che l’azione criminosa perduri a lungo nel tempo, essendo sufficiente anche un breve periodo perchè si consumi il reato.


Ciò che distingue il reato di invasione dal reato di violazione di domicilio ex art. 614 c.p., qualora il bene occupato sia la residenza o il domicilio della persona offesa, sono le modalità con cui si spiega l’azione. Perchè si possa parlare di invasione sono necessari l’ingresso clandestino e arbitrario, senza il consenso del proprietario e la successiva permanenza messa in atto con lo scopo di trarne un vantaggio personale.

 

Per la violazione di domicilio invece l’ingresso può anche avvenire legittimamente, col consenso del proprietario, versandosi in ipotesi di reato soltanto quando la permanenza continua una volta revocato il consenso dello stesso; in altre la violazione di domicilio non è legata al requisito del vantaggio o del profitto dell’agente.


Si ritiene che l’elemento psicologico del reato di invasione consista nel dolo specifico; colui che occupa un bene immobile altrui deve essere consapevole dell’altruità del bene e della contrarietà della propria condotta e deve accompagnare il proprio operato da una finalità di profitto, che può consistere in qualsiasi utilità diretta o indiretta, anche di ordine morale, etico o sociale.


Il reato di invasione è un reato di tipo permanente. Ciò significa che l’offesa all’interesse giuridico tutelato dalla norma perdura per tutto il tempo in cui continua l’occupazione abusiva e cessa soltanto con l’allontanamento dell’agente dal bene invaso o con la pronuncia di una sentenza di primo grado.


L’esimente di cui all’art. 54 c.p. - lo stato di necessità

Con riferimento all’ipotesi riguardante l’occupazione abusiva di un alloggio, operata da una persona in condizioni di grave indigenza tale non consentirle di rivolgersi al mercato libero immobiliare, è possibile applicare l’esimente di cui all’art. 54 c.p., laddove il suo agire è stato determinato dalla necessità impellente di salvaguardare la salute e l’integrità fisica e psichica sua e del figlio a carico.


L’esimente dello stato di necessità, affinchè possa escludere la punibilità di chi commette un reato nella consapevolezza della illegittimità della propria condotta, richiede la sussistenza di determinati requisiti.


V’è da premettere innanzitutto che negli anni più recenti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è orientata nel senso di includere tra i diritti inviolabili dell’uomo inteso come singolo, in particolare ove si svolge la sua personalità, il diritto all’alloggio. Si tratta di una lettura dell’art. 2 della Costituzione che allarga lo spettro dei diritti fondamentali e che quindi consente, laddove tale diritto sia messo in grave pericolo e si versi nella necessità di salvare la propria persona o quella di altri da un grave danno, di applicare l’esimente de qua.


Il bene giuridico protetto da questa scriminante è l’integrità fisica e psichica della persona, nonchè quegli interessi di rango costituzionale attinenti all’individuo, come la libertà, l’onore e finanche il diritto all’abitazione (che si ricollega alla dignità dell’uomo nelle formazioni sociali).


Lo stato di necessità è generalmente invocabile quando il fatto lesivo è stato commesso per salvarsi da un pericolo attuale, non altrimenti evitabile, non volontariamente causato, che possa arrecare un grave danno alla persona.


Si è di fronte a pericolo attuale quando il danno alla persona, perdurante la situazione di difficoltà, è imminente o comunque probabilisticamente prossimo ad avverarsi; a seconda della situazione, l’attualità del pericolo può non essere intesa in modo assolutistico, ma, sulla base di una valutazione ex ante, che tenga presente tutte le circostanze concrete di tempi e di luogo e del tipo di danno temuto, può consistere in una ragionevole minaccia di causa imminente e prossima di danno (Cass. 4903/89).


Il pericolo di danno alla persona non deve essere volontariamente o colposamente causato dallo stesso agente; esso quindi deve essere indipendente dalla sua volontà e non può trovare seguito ad una precedente rappresentazione o accettazione del rischio.


L’attualità del danno deve inoltre essere accompagnata dall’inevitabilità dello stesso, nel senso che non ci può essere, nemmeno putativamente, altra concreta possibilità di salvezza che non abbia rilvanza e disvalore penale.


Il pericolo di danno, oltre ad essere lesione contro la vita e l’integrità fisica della persona, è oramai riconosciuto sussistente anche quando afferisce al diritto all’abitazione, quale bene primario che la giurisprudenza annovera nella sfera dei diritti inviolabili dell’uomo. E’ comunque necessario per l’operatività dell’esimente che siano presenti gli ulteriori elementi costitutivi dell’assoluta necessità e dell’inevitabilità del danno, previsti dalla norma.


La Corte di Cassazione ha infatti precisato che l’interpretazione estensiva del concetto di grave danno alla persona, mediante l’inclusione dei diritto ad un alloggio tra i diritti inviolabili della persona, impone una attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità e della inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate (Cass. 7183/08 e 24290/03).