Il lodo straniero: il riconoscimento e l'esecuzione in Italia - arbitrato

Il lodo straniero, ovvero pronunciato al termine di un procedimento di arbitrato estraneo all'ordinamento italiano, può essere riconosciuto nello Stato italiano secondo la procedura prevista dagli artt. 839 e 840 c.p.c., che recepiscono le convenzioni internazionali, in particolare la convenzione di New York del 10 giugno 1958 (Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere).

Si tratta di un procedimento di tipo monitorio nel quale chi vuol far valere un lodo straniero ha l'onere di proporre ricorso al presidente della Corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte oppure alla Corte d'appello di Roma se questo non ha la sua residenza in Italia. È necessario che il ricorrente produca il lodo in originale oppure in copia conforme assieme all'atto di compromesso o documento equipollente in originale o in copia conforme. Qualora il lodo sia redatto in lingua diversa da quella italiana è necessario altresì produrre una traduzione certificata conforme.

Il presidente della Corte d'appello deve soltanto accertare la regolarità formale dell'atto e dichiarare con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica italiana. Non è possibile ottenere il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero quando si accerta che la controversia non poteva formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana (perchè ad esempio vertente su diritti indisponibili, come quelli della persona) oppure quando il lodo contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Entro 30 giorni dalla notificazione del decreto che dichiara l'efficacia del lodo o dalla comunicazione del decreto che la nega, la parte interessata può proporre opposizione contro il decreto, con atto di citazione dinanzi alla Corte d'appello. L'articolo 840, 3 comma, elenca una serie di motivi che possono essere fatti valere con l'opposizione.