Quando viene notificato un decreto ingiuntivo, uno dei primi aspetti da verificare è il termine entro il quale può essere proposta opposizione. Nella maggior parte dei casi il decreto assegna all’ingiunto 40 giorni dalla notificazione, ma il termine può essere diverso nei casi previsti dall’art. 641 c.p.c.
Se la notificazione avviene a ridosso del mese di agosto, occorre però considerare anche la sospensione feriale dei termini processuali. La regola generale è che la sospensione si applica anche al termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 c.p.c..
Il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è normalmente sospeso dal 1° al 31 agosto.
La sospensione non dipende dal fatto che il provvedimento sia un decreto ingiuntivo, ma dalla materia alla quale appartiene la controversia.
La sospensione feriale si applica all’opposizione a decreto ingiuntivo?
Sì, come regola generale. L’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 stabilisce infatti che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
Il termine per proporre opposizione previsto dagli artt. 641 e 645 c.p.c. ha natura processuale e rientra pertanto nella disciplina della sospensione feriale, salvo che la controversia appartenga a una delle materie espressamente escluse.
In altre parole, per un normale decreto ingiuntivo riguardante, ad esempio, un credito commerciale, professionale o contrattuale, il termine per l’opposizione resta fermo durante tutto il mese di agosto.
Come si calcola il termine quando interviene agosto?
La sospensione feriale non determina l’azzeramento del termine già trascorso. I giorni maturati prima del 1° agosto rimangono acquisiti e il conteggio riprende dal 1° settembre.
Decreto ingiuntivo notificato il 20 luglio, con termine di opposizione di 40 giorni.
Il giorno della notificazione non si computa. Dal 21 al 31 luglio trascorrono 11 giorni.
Dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso.
Il conteggio riprende il 1° settembre.
Restano quindi da computare altri 29 giorni e la scadenza cade il 29 settembre.
Se, invece, il decreto ingiuntivo viene notificato direttamente durante il periodo feriale, il termine non inizia a decorrere durante agosto.
Se un decreto viene notificato il 10 agosto e la controversia è soggetta alla sospensione feriale, il termine per l’opposizione non comincia l’11 agosto.
Il 1° settembre costituisce il primo giorno del termine e deve essere computato. La Corte di Cassazione ha ribadito questo criterio, tra le altre, con Cass. civ. n. 17640/2020.
Quando la sospensione feriale non si applica?
Il principio generale incontra alcune importanti eccezioni. L’art. 3 della legge n. 742/1969 individua infatti procedimenti e controversie sottratti alla sospensione, anche attraverso il richiamo alle materie indicate dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario.
Pertanto non è sufficiente chiedersi se si tratti di un’opposizione a decreto ingiuntivo: occorre verificare quale sia la materia sostanziale e processuale della controversia.
| Tipo di controversia | Sospensione feriale | Regola pratica |
|---|---|---|
| Credito civile o commerciale ordinario | SÌ | Il termine di opposizione si sospende dal 1° al 31 agosto. |
| Controversie di lavoro | NO | Se l’opposizione appartiene effettivamente al rito del lavoro, il termine continua a decorrere anche in agosto. |
| Previdenza e assistenza obbligatorie | NO | L’esclusione dalla sospensione riguarda anche le relative opposizioni a decreto ingiuntivo. |
| Alimenti in senso stretto | NO | Rientrano tra le controversie espressamente sottratte alla sospensione. |
| Procedimenti cautelari | NO | La necessità di tutela urgente esclude la sospensione feriale. |
| Cause dichiarate urgenti | NO | L’esclusione opera quando il ritardo può arrecare grave pregiudizio alle parti. |
Particolare attenzione alle controversie di lavoro
Una delle ipotesi che più facilmente può generare errori riguarda i decreti ingiuntivi connessi a rapporti di lavoro.
Quando la controversia rientra effettivamente tra quelle soggette al rito del lavoro, la sospensione feriale non opera. La giurisprudenza ha applicato tale principio anche alle opposizioni riguardanti crediti previdenziali e contributivi: tra le pronunce di riferimento può ricordarsi Cass. civ. n. 17073/2007.
Occorre però evitare automatismi. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14139 dell’8 luglio 2020, ha censurato una decisione che aveva escluso la sospensione feriale in un’opposizione a decreto ingiuntivo senza considerare che, nel caso concreto, il giudizio era soggetto al rito ordinario.
Non esiste una regola secondo cui «l’opposizione a decreto ingiuntivo si sospende sempre» o «non si sospende mai».
Prima si individua la materia e il rito applicabile; solo dopo si stabilisce se agosto debba essere escluso dal conteggio.
Alimenti e mantenimento: non sono la stessa cosa
Un’ulteriore precisazione riguarda le controversie familiari. L’esclusione dalla sospensione prevista per le cause relative agli alimenti non può essere automaticamente estesa a qualsiasi controversia avente ad oggetto somme destinate al mantenimento.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 13 maggio 2024, n. 12946, hanno chiarito che le controversie riguardanti il contributo al mantenimento del coniuge o dei figli e l’assegno divorzile non sono, per ciò solo, assimilabili alle cause alimentari in senso stretto.
Per queste controversie continua quindi, in linea generale, ad applicarsi la sospensione feriale, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza tali da giustificarne l’esclusione.
Sospensione feriale e decreto provvisoriamente esecutivo
È inoltre fondamentale non confondere la sospensione feriale del termine per proporre opposizione con la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, la sospensione feriale non impedisce automaticamente al creditore di procedere esecutivamente.
L’opponente, quando ne ricorrono i presupposti, può chiedere al giudice dell’opposizione la sospensione dell’esecuzione provvisoria ai sensi dell’art. 649 c.p.c..
La possibilità di proporre l’opposizione dopo la fine del periodo feriale non significa che sia sempre opportuno attendere settembre.
Se il decreto è immediatamente esecutivo e vi è il rischio di un precetto o di un’esecuzione forzata, può essere necessario proporre immediatamente l’opposizione e formulare l’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.
Il termine è sempre di 40 giorni?
No. Quaranta giorni rappresentano il termine ordinario previsto dall’art. 641 c.p.c., ma il provvedimento notificato deve essere sempre verificato concretamente.
In presenza dei presupposti previsti dalla legge, il giudice può infatti fissare un termine diverso; sono inoltre previste specifiche regole quando l’intimato risiede all’estero.
Nel calcolo della scadenza occorre poi applicare anche l’art. 155 c.p.c.: se il termine finale cade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; per gli atti processuali compiuti fuori udienza analoga proroga opera quando la scadenza cade di sabato.
Opposizione tardiva: attenzione all’art. 650 c.p.c.
La disciplina dell’opposizione tardiva non costituisce un rimedio per un semplice errore nel calcolo della sospensione feriale.
L’art. 650 c.p.c. consente l’opposizione dopo la scadenza soltanto quando ricorrono i particolari presupposti previsti dalla norma, quali l’irregolarità della notificazione, il caso fortuito o la forza maggiore, secondo l’interpretazione risultante anche dalla giurisprudenza costituzionale.
Di conseguenza, un errore nell’individuazione del rito o nel conteggio dei giorni può determinare la definitiva perdita della possibilità di proporre opposizione.
In sintesi
Opposizione a decreto ingiuntivo e agosto: le quattro regole fondamentali
- Il termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo è normalmente soggetto alla sospensione feriale.
- Dal 1° al 31 agosto il termine non decorre.
- Se la controversia appartiene a una materia esclusa, come lavoro o previdenza, il termine continua invece a decorrere anche durante agosto.
- La sospensione del termine per opporsi non sospende automaticamente l’efficacia esecutiva di un decreto già provvisoriamente esecutivo.
La verifica decisiva, quindi, deve essere compiuta prima ancora di iniziare il conteggio: occorre individuare la materia della controversia, il rito applicabile, il termine indicato nel decreto e l’eventuale esecutività del provvedimento.
Solo dopo questa verifica è possibile stabilire correttamente se la sospensione feriale debba essere applicata e individuare la data entro la quale proporre tempestivamente opposizione.
