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La Consob deve risarcire le vittime dei crack finanziari (Cass. 23 marzo 2011, n. 6681)

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, n. 6681 del 23.03.2011, può definirsi addirittura storica e rivoluzionaria, perchè sancisce che in tema di crack finanziari, il “Pilato” Consob non sia sempre esente da responbilità ma che, anzi, debba provvedere al risarcimento di quei risparmiatori vittime di crack finanziari e affini che non abbiano ricevuto adeguata garanzia dall’ente di vigilanza.

L’incipit da cui nasce l’ennesima sentenza della Cassazione è il quesito: a che cosa serve la Consob? Questa domanda, sicuramente, se la saranno fatta tutti coloro i quali sono incappati in qualche crack finanziario o siano stati vittime di truffe ad opera di intermediari di vario genere. In particolare, se lo sono chiesti i clienti della Sfa, una società di intermediazione mobiliare che tra il ’90 e il ’92 ha fatto sparire consistenti quote di risparmio che le erano state affidate. E risalendo la catena di responsabilità, i giudici sono arrivati proprio alla Consob, la Commissione nazionale per le Società e la Borsa, venuta meno ai suoi obblighi di vigilanza.

Sulla vicenda si è espressa la Cassazione con una sentenza “rivoluzionaria” appena depositata, secondo la quale l’ente di controllo e vigilanza deve essere tale non solo di nome e il compito istituzionale di “tutela del pubblico risparmio” dev’essere esercitato in concreto. Nel caso in questione la Consob è intervenuta tardi a sospendere l’attività della Sim truffaldina e quindi ha una precisa responsabilità nei confronti dei risparmiatori (tecnicamente si parla di una “responsabilità extracontrattuale” prevista dall’articolo 2043 del Codice civile). Una sentenza di grande importanza per i risparmiatori truffati che ora potranno chiedere di essere risarciti proprio dalla Commissione di vigilanza.

La forma, dunque, non è stata ritenuta sufficiente! Per i giudici di Cassazione (come per quelli di appello, prima) non regge, infatti, la giustificazione della Consob di essersi attenuta ai suoi doveri istituzionali che non prevedono controlli sostanziali ma solo formali sui prospetti di informazione al cliente. Al contrario, l’ente di vigilanza deve svolgere una reale funzione di garanzia con azioni che cerchino di evitare danni concreti per i risparmiatori secondo un normale principio di buon senso. “L’attività della pubblica amministrazione e in particolare della Consob – sostengono sempre i giudici – deve svolgersi nei limiti e con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere (non nuocere a nessuno)”. Non è ancora nota la cifra che la Consob dovrà risarcire alle vittime di questa truffa, ma certo la sentenza cambia radicalmente il ruolo dell’organismo. Secondo la Cassazione “con questa importante decisione la Cassazione fornisce ai risparmiatori uno scudo protettivo vero e proprio per pararsi dai colpi delle finanziarie truffaldine: la direzione è quella di fornire, ai più deboli, una tutela effettiva e non solo formale“. In pratica, la pubblica amministrazione deve preoccuparsi di evitare le ingiustizie e quindi le violenze sui più deboli, e a questo fine deve orientare i suoi poteri di controllo. Finalmente, un concreto e significativo strumento messo a disposizione dei tanti risparmiatori truffati in campo finanziario per ottenere quanto meno un risarcimento che, ribadiamo, ancora non è noto nella sua entità.