Significato
Ipotesi prevista dal diritto processuale civile in cui la stessa causa (identità delle parti, del petitum e della causa petendi) è radicata avanti a giudici differenti. E’ configurabile soltanto tra giudici ordinari. Vale la regola della prevenzione e può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. La litispendenza può anche essere parziale.
