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Famiglie omoaffettive e riconoscimento del figlio: prevale l’interesse del minore?

La mancanza di un legame genetico consente di cancellare automaticamente lo status del genitore sociale? Per la Cassazione la risposta è negativa. Con la pronuncia n. 24427 del 4 agosto 2026, la Prima Sezione civile afferma che, nelle famiglie omoaffettive, la verità biologica deve essere bilanciata con il preminente interesse del minore.

Nessuna caducazione automatica del riconoscimento

La decisione riguarda l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità prevista dall’articolo 263 del codice civile. Anche quando l’atto di nascita non corrisponda alla realtà genetica del progetto procreativo realizzato mediante procreazione medicalmente assistita, lo status del genitore sociale non può essere eliminato come conseguenza automatica.

Il giudice deve invece confrontare il cosiddetto favor veritatis con la tutela dell’identità personale e relazionale del figlio. La continuità degli affetti può prevalere sulla discendenza biologica quando rappresenti, nel caso concreto, la soluzione maggiormente rispettosa dell’interesse del minore.

Gli elementi da valutare

La Cassazione indica alcuni fattori centrali: l’esistenza di un progetto genitoriale condiviso all’interno di una coppia stabile, la convivenza continuativa nei primi anni di vita del bambino e la formazione dell’atto di nascita con il consenso del genitore biologico.

Non basta, tuttavia, richiamare astrattamente il progetto familiare. Occorre accertare la consistenza e la qualità della relazione socio-affettiva instaurata con il minore, oltre alle ragioni per le quali il rapporto si sia eventualmente interrotto.

La crisi della coppia non può ricadere sul figlio

Particolare attenzione deve essere riservata al rischio che l’impugnazione venga utilizzata come strumento di ritorsione dopo la fine della relazione. Il processo non può trasformare il conflitto tra adulti in una cancellazione automatica dei legami familiari già costruiti dal bambino.

La pronuncia non introduce un principio assoluto di conservazione dello status: impone una verifica rigorosa e individuale. In giudizio assumono quindi rilievo le prove relative alla cura quotidiana, alla durata della convivenza, alla stabilità del rapporto e al ruolo concretamente svolto dal genitore sociale.

Riferimento: Corte di cassazione, sezione I civile, 4 agosto 2026, n. 24427.