La disciplina delle obbligazioni contrattuali nel diritto internazionale privato è contenuta nell’art. 57 della legge 218 del 1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). Tale norma entra in gioco ogni qualvolta l’oggetto di una controversia riguarda un’obbligazione contrattuale che presenti un collegamento con uno Stato diverso da quello del foro, anche se è uno Stato non facente parte dell’UE.
La disciplina sostanziale delle obbligazioni contrattuali è contenuta nel suddetto art. 57, il quale opera un richiamo “in ogni caso” alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili. La scelta del legislatore italiano ha pertanto rinviato interamente, senza alcuna esclusione, alla disciplina contenuta nella Convenzione di Roma.
In data 17 giugno 2008 è stato approvato il reg. CE 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, che sostituisce la suddetta Convenzione e “comunitarizza” la maggior parte delle disposizioni della Convenzione.
La dottrina pacificamente ammetteva che il richiamo di cui all’art 57 alla Convenzione potesse estendersi direttamente al nuovo regolamento comunitario. Tuttavia la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza 21 ottobre 2009 n. 22239, con riferimento all’art. 3, 2 comma della l. 218/95, che fissa un analogo richiamo alla Convenzione di Bruxelles, ha preferito, pur senza motivare sul punto, un’interpretazione letterale della norma, escludendo l’ulteriore rinvio al regolamento comunitario succeduto. Appare pertanto, allo stato, preferibile un’interpretazione letterale, sulla scorta di quanto stabilito dalla Cassazione.
La Convenzione di Roma si applica alle obbligazioni contrattuali che implicano un conflitto di leggi; l’art. 1 della Conv. esclude una serie di materie quali le questioni di status, le successioni, i rapporti di famiglia e di parentela, gli obblighi alimentari, i titoli cambiari, gli assegni, il trust ecc.
La disciplina di conflitto è incentrata in un concorso successivo di criteri di collegamento, il primo dei quali è la scelta delle parti della legge applicabile (art. 3), ove esercitata in modo espresso oppure ove risulti inequivocabilmente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Sono comunque previsti dei limiti a tale scelta, quando la maggiorparte del contratto contiene elementi riconducibili ad un dato ordinamento, le cui norme imperative trovano sempre applicazione.
Peraltro la scelta della legge applicabile, ove si tratti di contratti di lavoro o conclusi con i consumatori, non può avere l’effetto di privare il consumatore o il lavoratore della protezione garantita dalle leggi che sarebbero applicabili in mancanza di quella scelta (artt. 5 e 6).
Ove le parti non abbiano scelto la legge applicabile, il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest’altro paese (art. 4). Il secondo comma del presente articolo fissa una presunzione: si deve ritenere infatti che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale.
La Conv. di Roma lascia impregiudicata la questione delle norme di applicazione necessaria nonchè il limite dell’ordine pubblico, mentre esclude sia applicabile l’istituto del rinvio alle leggi di altro ordinamento.
Per quanto riguarda i requisiti di validità e di forma del contratto, la Conv. si ispira ad un principio di favor validitatis, prevendendo che “un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso” e che “un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi differenti è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge di uno di questi paesi.” (art.9).
In materia di capacità a contrattare similmente al 2 comma dell’art. 23 della l. 218/95, la Conv. precisa che se i contraenti si trovano in uno stesso Paese, la persona capace in base alla legge del luogo dove il contratto viene concluso non può opporre l’incapacità derivante da una legge diversa, salvo che la controparte non fosse a conoscenza dell’incapacità o l’abbia ignorata soltanto per imprudenza.
La Convenzione lascia impregiudicate le altre convenzioni internazionali nonchè le norme del diritto dell’Unione europea, sancendone il primato.
Ove l’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio si riferisca a compravendita transazionale di beni mobili, trovano invece applicazione la Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 e la Convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955.
