Il genitore che, pur essendo consapevole della propria probabile paternità, non riconosce il figlio e si sottrae nel tempo ai doveri di mantenimento, istruzione ed educazione può essere tenuto a risarcire il danno non patrimoniale causato dall’abbandono. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza 5 agosto 2026, n. 24449.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia nasceva da un giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità. Il Tribunale aveva accertato il rapporto di filiazione, determinato l’assegno di mantenimento e riconosciuto alla figlia un risarcimento per il pregiudizio derivante dall’assenza paterna.
In appello, il risarcimento del danno non patrimoniale era stato aumentato a 42.062,50 euro. La Corte territoriale aveva ritenuto provato che il padre fosse a conoscenza della nascita e della propria probabile paternità, pur non avendo riconosciuto la figlia né adempiuto ai relativi doveri.
Quando l’omesso mantenimento diventa illecito endofamiliare
Secondo la Cassazione, gli obblighi genitoriali derivano direttamente dalla procreazione e non iniziano soltanto con la sentenza che accerta la paternità o la maternità. Per configurare la responsabilità risarcitoria è però necessario che il genitore abbia agito consapevolmente oppure abbia ignorato per colpa il rapporto di filiazione.
Non occorre una certezza assoluta fondata su un esame genetico: la consapevolezza può risultare anche da indizi univoci che rendano riconoscibile la probabile paternità. Nel caso concreto, questo presupposto era stato accertato dai giudici di merito.
Il disinteresse protratto nel tempo, accompagnato alla violazione dei doveri di mantenere, istruire ed educare il figlio, può quindi ledere diritti di rango costituzionale tutelati dall’articolo 30 della Costituzione. Da tale lesione nasce un’autonoma azione risarcitoria, distinta sia dalla domanda di mantenimento sia dall’azione di regresso esercitabile dal genitore che abbia sostenuto da solo le spese per il figlio.
Il danno può decorrere dalla nascita
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda il periodo risarcibile. Se il genitore era consapevole della probabile paternità, il danno può essere riconosciuto anche per gli anni precedenti alla dichiarazione giudiziale di filiazione.
Non elimina la responsabilità neppure il fatto che l’altro genitore non abbia rivelato subito al figlio le circostanze del concepimento. Il diritto a ricevere cura, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori sorge infatti dalla nascita e non dipende dalla conoscenza, da parte del figlio, dell’identità del genitore biologico.
Come si quantifica il risarcimento
La Suprema Corte ha confermato la possibilità di utilizzare, in via analogica, le tabelle adottate per il danno da perdita del rapporto parentale. L’applicazione non può tuttavia essere automatica: il giudice deve introdurre correttivi che tengano conto delle differenze tra la morte di un congiunto e la privazione della relazione genitoriale.
Devono quindi essere considerate le circostanze concrete, come la durata dell’assenza, l’intensità del disinteresse, le conseguenze sulla vita relazionale del figlio e le prove, anche presuntive, del pregiudizio subito. L’importo riconosciuto in questa vicenda non costituisce perciò una tariffa valida per ogni caso.
Il principio pratico
La decisione conferma che il mancato riconoscimento non sospende i doveri genitoriali. Quando vi sia consapevolezza, anche solo della probabile filiazione, un abbandono protratto può produrre conseguenze economiche ulteriori rispetto agli arretrati di mantenimento: il figlio può domandare il ristoro del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto genitoriale.
Riferimento: Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 5 agosto 2026, n. 24449, udienza 24 giugno 2026.
