La sospensione feriale dei termini processuali è il meccanismo previsto dalla legge che, durante il mese di agosto, arresta temporaneamente il decorso di numerosi termini processuali. La disciplina generale è contenuta nella legge 7 ottobre 1969, n. 742 e prevede oggi che i termini soggetti alla sospensione non decorrano dal 1° al 31 agosto.
La sospensione feriale assume particolare importanza nel calcolo delle scadenze giudiziarie perché non consiste semplicemente nell’aggiungere 31 giorni alla data di scadenza. Occorre invece verificare se il termine attraversa effettivamente il periodo feriale, quanti giorni erano già trascorsi prima del 1° agosto e, soprattutto, se il procedimento rientra tra quelli ai quali la sospensione si applica.
Dal 1° al 31 agosto il decorso dei termini processuali soggetti alla legge n. 742/1969 rimane sospeso. Il conteggio riprende dal 1° settembre. Se il termine dovrebbe iniziare durante agosto, la sua decorrenza è differita alla fine del periodo feriale.
In questa guida analizziamo l’origine della sospensione feriale, la sua funzione, le modifiche legislative intervenute nel tempo, il metodo di calcolo dei termini in avanti e a ritroso, le principali eccezioni e alcuni degli orientamenti giurisprudenziali più importanti.
Contenuto aggiornato ad agosto 2026.
Che cos’è la sospensione feriale dei termini processuali?
L’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 stabilisce che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto durante il periodo feriale.
Nel testo attualmente vigente il periodo di sospensione è compreso tra il 1° agosto e il 31 agosto di ogni anno.
Quando il termine ha già iniziato a decorrere prima del 1° agosto, i giorni trascorsi prima dell’inizio della sospensione rimangono validi. Il conteggio si arresta il 1° agosto e riprende il 1° settembre per il numero di giorni ancora mancanti.
Quando, invece, il termine dovrebbe iniziare a decorrere proprio durante il periodo feriale, il suo inizio viene differito alla fine della sospensione.
Quando è nata la sospensione feriale?
La disciplina della sospensione dei termini nel periodo estivo nasce negli anni Sessanta. Un primo intervento generale fu introdotto con la legge 14 luglio 1965, n. 818, dedicata proprio alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
Pochi anni dopo il legislatore intervenne nuovamente con la legge 7 ottobre 1969, n. 742, che rappresenta ancora oggi la legge fondamentale in materia.
Nella formulazione originaria della legge del 1969 la sospensione aveva una durata molto più lunga di quella attuale: i termini rimanevano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre, per complessivi 46 giorni.
Qual è la ratio della sospensione feriale?
La sospensione feriale viene talvolta descritta, impropriamente, come una sorta di “chiusura estiva dei tribunali”. La sua funzione giuridica è diversa.
La Corte costituzionale ha più volte individuato la ratio dell’istituto nell’esigenza di garantire agli avvocati un periodo effettivo di riposo, evitando che il diritto di difesa delle parti e l’esistenza di termini perentori rendano necessario presidiare ininterrottamente le scadenze processuali anche durante l’intero periodo estivo.
La disciplina realizza quindi un bilanciamento tra diverse esigenze: il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione, il diritto al riposo dei professionisti e, dall’altro lato, la necessità di non interrompere la tutela giurisdizionale nei procedimenti caratterizzati da particolare urgenza.
È proprio per questo motivo che la legge prevede numerose eccezioni: quando l’attesa determinata dalla pausa estiva potrebbe provocare un grave pregiudizio, il procedimento può continuare anche durante agosto.
Dal 1° agosto al 15 settembre: come funzionava prima del 2015?
Per molti decenni la sospensione feriale ha avuto una durata sensibilmente maggiore rispetto a quella attuale. L’art. 1 della legge n. 742/1969 prevedeva infatti la sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre.
Il periodo feriale era quindi pari a 46 giorni.
La disciplina è stata modificata dall’art. 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
La riforma ha sostituito il precedente periodo “dal 1° agosto al 15 settembre” con quello attuale “dal 1° agosto al 31 agosto”.
La nuova disciplina si applica a decorrere dall’anno 2015. Da allora la durata ordinaria della sospensione feriale è quindi di 31 giorni.
| Periodo | Sospensione feriale | Durata |
|---|---|---|
| Fino al 2014 | 1° agosto – 15 settembre | 46 giorni |
| Dal 2015 | 1° agosto – 31 agosto | 31 giorni |
Come si calcola un termine che attraversa la sospensione feriale?
Il modo più semplice per comprendere il meccanismo consiste nell’immaginare il mese di agosto come una parentesi temporale durante la quale il contatore dei giorni rimane fermo.
Se il termine comincia prima del 1° agosto, occorre:
- calcolare i giorni trascorsi fino al 31 luglio;
- non conteggiare i giorni dal 1° al 31 agosto;
- riprendere il conteggio dal 1° settembre;
- verificare infine se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo secondo le regole applicabili al rito.
Esempio: termine di 30 giorni che inizia il 20 luglio 2026
Supponiamo che un provvedimento venga notificato il 20 luglio 2026 e che da tale notificazione decorra un termine processuale civile di 30 giorni.
Il giorno iniziale, cioè il 20 luglio, non viene computato. Dal 21 al 31 luglio trascorrono 11 giorni.
Dal 1° al 31 agosto il termine rimane sospeso. Restano quindi ancora 19 giorni da conteggiare.
Il conteggio riprende il 1° settembre e il diciannovesimo giorno cade il 19 settembre 2026.
Poiché il 19 settembre 2026 è un sabato, per un atto processuale civile da compiere fuori udienza trova applicazione la proroga prevista dall’art. 155 c.p.c. e la scadenza viene spostata a lunedì 21 settembre 2026.
Termine: 30 giorni
Evento iniziale: 20 luglio 2026
Sospensione: 1°-31 agosto
Scadenza finale: 21 settembre 2026
Si aggiungono sempre 31 giorni alla scadenza?
No. È uno degli errori più frequenti nel calcolo dei termini processuali.
La sospensione feriale non attribuisce automaticamente alla parte un “bonus” di 31 giorni. Vengono neutralizzati esclusivamente i giorni del periodo feriale che il termine avrebbe effettivamente attraversato.
Se un termine scade prima del 1° agosto, la sospensione non produce alcun effetto. Se il termine attraversa l’intero mese di agosto, l’effetto numerico può corrispondere a 31 giorni. Se invece incontra soltanto una parte del periodo feriale, l’effetto riguarda soltanto quella parte.
La Corte di cassazione ha ribadito questo principio, tra l’altro, con Cass. civ. n. 17949/2021.
Cosa succede se il termine comincia durante agosto?
L’art. 1 della legge n. 742/1969 disciplina espressamente questa situazione. Se l’inizio del termine dovrebbe verificarsi durante il periodo feriale, la decorrenza è differita alla fine della sospensione.
Esempio: notificazione il 10 agosto e termine di 60 giorni
Supponiamo che un atto venga notificato il 10 agosto e che da tale evento debba decorrere un termine processuale di 60 giorni soggetto alla sospensione feriale.
Il termine non comincia a decorrere l’11 agosto. Il primo giorno computabile è il 1° settembre.
Contando 60 giorni dal 1° settembre, la scadenza cade il 30 ottobre, salvo l’eventuale applicazione di ulteriori regole sulla proroga della scadenza.
Come funziona la sospensione feriale nei termini a ritroso?
Il calcolo diventa particolarmente importante quando il termine deve essere computato a ritroso, cioè partendo da una data futura – normalmente un’udienza – e tornando indietro nel calendario.
Anche in questo caso il periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto costituisce una parentesi che non può essere utilizzata per consumare il termine.
La Corte di cassazione, con Cass. civ., sez. II, 17 maggio 2010, n. 12044, ha chiarito che, nel computo a ritroso, il periodo feriale deve essere superato continuando il conteggio all’indietro nel mese di luglio.
Esempio: termine di 20 giorni prima dell’udienza del 10 settembre
Supponiamo che un atto debba essere compiuto almeno 20 giorni prima di un’udienza fissata per il 10 settembre.
Contando a ritroso dal 10 settembre, sono disponibili 9 giorni tra il 1° e il 9 settembre. A quel punto il conteggio incontra agosto.
I 31 giorni di agosto devono essere completamente saltati. Rimangono quindi ancora 11 giorni da conteggiare all’indietro nel mese di luglio.
La scadenza cade pertanto il 21 luglio.
la sospensione feriale può avere l’effetto di anticipare notevolmente il termine per il compimento dell’atto, facendolo cadere nel mese di luglio.
Dies a quo, dies ad quem e giorni festivi
La sospensione feriale deve essere coordinata con le ordinarie regole sul computo dei termini. Nel processo civile trova applicazione, in particolare, l’art. 155 c.p.c..
Salvo disposizioni particolari, nel computo a giorni o a ore non si computa il giorno iniziale mentre viene computato quello finale. I giorni festivi intermedi vengono normalmente conteggiati.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Per gli atti processuali da compiere fuori udienza, la proroga prevista dall’art. 155 c.p.c. opera anche quando la scadenza cade di sabato.
La disciplina dei giorni festivi e quella della sospensione feriale sono quindi due meccanismi distinti: prima si determina il decorso del termine neutralizzando il periodo feriale e successivamente si verifica se il giorno finale richieda un’ulteriore proroga.
Quando la sospensione feriale non si applica?
La sospensione feriale non opera indistintamente per qualsiasi procedimento. La legge prevede diverse eccezioni, principalmente giustificate dalla necessità di assicurare una tutela immediata quando il rinvio della trattazione potrebbe arrecare un grave pregiudizio.
Nel processo civile l’art. 3 della legge n. 742/1969 richiama, tra l’altro, le controversie e i procedimenti indicati dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario.
Tra le principali ipotesi sottratte alla sospensione rientrano, con le precisazioni previste dalle singole discipline:
- cause relative agli alimenti in senso proprio;
- procedimenti cautelari;
- procedimenti di sfratto;
- opposizioni all’esecuzione;
- controversie in materia di lavoro e previdenza;
- procedimenti dichiarati urgenti quando il ritardo possa determinare un grave pregiudizio;
- ulteriori procedimenti per i quali una norma speciale escluda espressamente la sospensione.
Sospensione feriale e processo esecutivo
Un errore frequente consiste nell’affermare genericamente che “nelle esecuzioni la sospensione feriale non si applica”.
La questione è più articolata.
La Corte costituzionale, sentenza n. 191/2016, ha confermato la distinzione tra gli ordinari atti del processo esecutivo e i giudizi di opposizione all’esecuzione.
Le opposizioni all’esecuzione, per il loro carattere urgente, sono sottratte alla sospensione feriale; ciò non significa, però, che qualsiasi termine interno al processo esecutivo sia automaticamente escluso dalla sospensione.
Sospensione feriale nei procedimenti di separazione, divorzio e mantenimento
Particolare attenzione deve essere prestata alle controversie familiari. In passato si è discusso se le controversie relative al mantenimento del coniuge o dei figli potessero essere assimilate alle cause relative agli alimenti e, conseguentemente, sottratte alla sospensione feriale.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 12946/2024, hanno chiarito che le obbligazioni di mantenimento del coniuge o dei figli e l’assegno divorzile non coincidono, per ciò solo, con gli alimenti in senso stretto previsti dall’art. 438 c.c.
La sospensione feriale trova pertanto normalmente applicazione anche ai procedimenti riguardanti il mantenimento e alla revisione delle relative condizioni, ferma restando la possibilità che, nel caso concreto, ricorrano specifiche ragioni di urgenza.
Sospensione feriale nel processo del lavoro
Alle controversie di lavoro e previdenza la sospensione feriale, in linea generale, non si applica.
Si tratta di una delle eccezioni più importanti da ricordare nella pratica: utilizzare automaticamente il periodo di sospensione previsto per il processo civile ordinario in una controversia di lavoro può determinare un calcolo errato della scadenza.
Sospensione feriale nel processo penale
Anche nel processo penale opera la sospensione feriale dei termini, ma la disciplina è contenuta specificamente nell’art. 2 della legge n. 742/1969 e presenta numerose deroghe.
La legge disciplina, tra l’altro, particolari situazioni riguardanti gli imputati sottoposti a custodia cautelare, la rinuncia alla sospensione, i procedimenti dichiarati urgenti, le indagini relative a determinati reati di criminalità organizzata e gli atti che non possono essere differiti.
Nel processo penale è quindi indispensabile verificare la specifica fattispecie prima di applicare automaticamente la sospensione del mese di agosto.
Sospensione feriale nel processo amministrativo
Nel processo amministrativo la disciplina è oggi contenuta anche nell’art. 54 del Codice del processo amministrativo.
La regola generale è la sospensione dei termini nel periodo feriale, ma la stessa disposizione stabilisce che la sospensione non si applica al procedimento cautelare.
Anche in questo settore occorre inoltre considerare le eventuali disposizioni speciali previste per determinati riti.
Sospensione feriale nel processo tributario
Nel processo tributario trova applicazione, come regola generale, la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto.
Dal 1° gennaio 2026 la materia deve essere coordinata anche con il d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 – Testo unico della giustizia tributaria, che ha riordinato la disciplina e contiene alcune deroghe specifiche.
Anche in materia tributaria, quindi, la natura del termine e l’esistenza di eventuali disposizioni speciali devono essere verificate prima di effettuare il calcolo.
Sospensione feriale e Codice della crisi d’impresa
Una disciplina particolarmente importante è prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
L’art. 9 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 stabilisce, come regola generale, che ai procedimenti disciplinati dal Codice non si applica la sospensione feriale dei termini, salvo che lo stesso Codice disponga diversamente.
In questo settore la regola è quindi sostanzialmente opposta a quella normalmente applicabile al processo civile.
La sospensione feriale vale anche per prescrizione e decadenza?
In linea generale, no.
La legge n. 742/1969 riguarda i termini processuali e non determina automaticamente la sospensione dei termini sostanziali, contrattuali, di prescrizione o di decadenza.
Esistono tuttavia alcune importanti eccezioni, derivanti dalla legge o dalla giurisprudenza costituzionale, quando l’esercizio dell’azione giudiziaria costituisce l’unico mezzo per evitare la decadenza.
Un esempio particolarmente noto riguarda il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 c.c. per l’impugnazione delle deliberazioni condominiali.
La Corte costituzionale, sentenza n. 49/1990, ha riconosciuto l’applicabilità della sospensione feriale anche a tale termine, valorizzando il necessario collegamento tra la decadenza e l’esercizio dell’azione giudiziaria.
Alcuni esempi pratici di sospensione feriale
| Caso | Evento | Termine | Scadenza |
|---|---|---|---|
| Civile | 20 luglio 2026 | 30 giorni | 21 settembre 2026* |
| Termine nato in agosto | 10 agosto 2026 | 60 giorni | 30 ottobre 2026 |
| Termine a ritroso | Udienza 10 settembre 2026 | 20 giorni prima | 21 luglio 2026 |
| Tributario | 10 luglio 2026 | 60 giorni | 9 ottobre 2026 |
* Il termine matematico cade il 19 settembre 2026, che è sabato; nell’esempio si applica la proroga prevista dall’art. 155 c.p.c. fino a lunedì 21 settembre. Gli esempi presuppongono l’applicabilità della sospensione feriale e l’assenza di ulteriori regole speciali.
Gli errori più frequenti nel calcolo della sospensione feriale
Gli errori più comuni derivano dal considerare la sospensione feriale come una semplice proroga automatica della scadenza.
- aggiungere sempre 31 giorni alla scadenza;
- ricominciare a contare l’intero termine dal 1° settembre;
- conteggiare il 31 agosto come primo giorno utile;
- dimenticare la sospensione nel calcolo a ritroso;
- applicare la sospensione a procedimenti che ne sono esclusi;
- confondere gli alimenti in senso tecnico con qualsiasi obbligazione di mantenimento;
- ritenere che tutti gli atti del processo esecutivo siano sottratti alla sospensione;
- dimenticare di verificare, dopo il calcolo, sabato e giorni festivi.
Domande frequenti sulla sospensione feriale dei termini
Quando inizia la sospensione feriale dei termini processuali?
La sospensione feriale inizia il 1° agosto di ogni anno.
Quando termina la sospensione feriale?
Il periodo feriale comprende anche il 31 agosto. Il decorso dei termini riprende quindi dal 1° settembre.
Ad agosto si aggiungono sempre 31 giorni alla scadenza?
No. I giorni dal 1° al 31 agosto vengono semplicemente esclusi dal conteggio nella misura in cui il termine li attraversa effettivamente.
Se ricevo una notifica il 10 agosto, quando inizia il termine?
Se il termine è soggetto alla sospensione feriale, la sua decorrenza è differita: il primo giorno computabile è il 1° settembre.
Il 1° settembre il termine ricomincia da zero?
No. Se il termine aveva già iniziato a decorrere prima del 1° agosto, dal 1° settembre decorre esclusivamente la parte residua.
La sospensione feriale si applica ai termini a ritroso?
Sì, quando il termine è soggetto alla disciplina feriale. Il mese di agosto deve essere saltato anche nel conteggio all’indietro, con la conseguenza che la scadenza può essere anticipata al mese di luglio.
La sospensione feriale si applica all’opposizione a decreto ingiuntivo?
In linea generale sì, ma occorre verificare la materia sulla quale verte il decreto ingiuntivo. Se la controversia appartiene a un settore sottratto alla sospensione, come può avvenire in determinate controversie di lavoro, la conclusione può essere diversa.
La sospensione feriale si applica alle esecuzioni?
Occorre distinguere. Le opposizioni all’esecuzione sono sottratte alla sospensione, mentre non è corretto affermare che qualsiasi termine del processo esecutivo sia automaticamente escluso.
Il mantenimento dei figli è escluso dalla sospensione feriale?
Non automaticamente. Le Sezioni Unite della Cassazione n. 12946/2024 hanno chiarito che mantenimento dei figli, mantenimento del coniuge e assegno divorzile non coincidono con gli alimenti in senso stretto.
Nel processo del lavoro i termini sono sospesi ad agosto?
In linea generale no. Le controversie di lavoro e previdenza rientrano tra le principali materie sottratte alla sospensione feriale.
La prescrizione è sospesa durante agosto?
Non per effetto automatico della legge n. 742/1969, che riguarda i termini processuali. Per prescrizioni e decadenze sostanziali occorre verificare la disciplina specifica e gli eventuali casi nei quali la sospensione sia stata espressamente estesa.
Principali riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Legge 7 ottobre 1969, n. 742 – sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
- Art. 16 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 – riduzione della sospensione al periodo 1°-31 agosto.
- Art. 155 c.p.c. – computo dei termini nel processo civile.
- Art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – affari civili da trattare nel periodo feriale.
- Art. 54 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – sospensione feriale nel processo amministrativo.
- Art. 9 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
- Corte cost. n. 49/1990 – impugnazione delle deliberazioni condominiali.
- Corte cost. n. 222/2015 – riforma del periodo feriale.
- Corte cost. n. 191/2016 – processo esecutivo e opposizioni.
- Cass. civ. n. 12044/2010 – computo dei termini a ritroso.
- Cass. civ. n. 17949/2021 – esclusione dell’automatica aggiunta del periodo feriale.
- Cass. civ., Sezioni Unite, n. 12946/2024 – mantenimento, assegno divorzile e cause alimentari.
Fonti ufficiali
Per approfondire la disciplina è possibile consultare direttamente le principali fonti istituzionali:
- Normattiva – banca dati della legislazione vigente
- Corte costituzionale
- Corte Suprema di Cassazione
- Giustizia amministrativa
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Avvertenza: le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e informativo. L’applicabilità della sospensione feriale deve essere verificata con riferimento alla natura del singolo termine, al procedimento e alle eventuali disposizioni speciali applicabili.
