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Brocardo

Quod nullum est, nullum producit effectum

Significa “ciò che è nullo non produce alcun effetto”.

In diritto, un negozio giuridico che è affetto da nullità non produce alcun effetto giuridico, diversamente da quanto accade con un negozio giuridico annullabile.

La sanzione della nullità è di norma insanabile ed opera retroattivamente, ossia ex tunc.

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