La figura del mediatore conciliatore è divenuta estremamente attuale con l’introduzione del procedimento di conciliazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali, introdotto decreto legislativo n. 28 del 2010 e divenuto obbligatorio il 21 marzo 2011.
Dal momento che moltissime controversie ora, prima di essere portate avanti al Tribunale competente, debbono essere sottoposte al tentativo di conciliazione di un mediatore professionista, vediamo quali sono i requisiti per diventare conciliatore e quali corsi è necessario frequentare. La norma di riferimento è il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180.
Requisiti per diventare mediatore civile
Per essere iscritto presso un registro dei mediatori è necessario possedere i seguenti requisiti:
1) un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, l’iscrizione a un ordine o collegio professionale;
2) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione autorizzati dalla legge;
3) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;
4) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B del D.M. 180/2010 (ovvero nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale).
I corsi di formazione
L’iscrizione al registro prevede la frequenza di un corso specifico e il superamento di una prova finale presso uno degli enti accreditati al Ministero della Giustizia. Il percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, è articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai frequentanti, e prevede una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica.
I corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore (art. 18 del D.M. 180/2010).
Coloro che hanno frequentato con profitto i corsi per l’iscrizione al registro dei mediatori sono tenuti a seguire un percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione.
Il superamento con profitto del corso per mediatore civile consente di svolgere l’attività di conciliatore presso un ente accreditato al Ministero della Giustizia (vedi l’elenco degli organismi di mediazione autorizzati). I mediatori possono svolgere la loro attività al massimo per cinque organismi di mediazione contemporaneamente.
Mediamente il costo dei corsi di formazione per mediatore civile è di 1000,00 €.
