Guida breve alla mediazione civile e commerciale obbligatoria

Guida sintetica al procedimento di mediazione civile e commerciale, introdotto con decreto legislativo n. 28 del 2010 e divenuto obbligatorio dal 20 marzo 2011. Che cos'è, quando è obbligatoria, come e dove presentare la domanda, come si svolge e quanto costa.

Che cos'è la mediazione civile e commerciale

La mediazione è l'attività svolta da un soggetto terzo e imparziale, finalizzata ad assistere due o più parti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Quando è obbligatoria la mediazione

A partire dal 20 marzo 2011, chi intende promuovere un giudizio in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto ad esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione della controversia, presso un organismo autorizzato dal Ministero della Giustizia.

Dal 20 marzo 2012 la mediazione è obbligatoria anche per le controversie in materia condominiale e sui risarcimenti per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali era stata disposta una proroga di un anno.

La domanda di mediazione non è invece necessaria nei seguenti casi:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 c.p.c.;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma c.p.c.;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

Nei casi in cui il tentativo di mediazione è obbligatoria, tale esperimento è previsto a pena di improcedibilità del giudizio; ciò significa che ove la parte si rivolga direttamente al Giudice senza aver prima rivolto domanda di mediazione, il convenuto potrà eccepire l'improcedibilità entro la prima udienza. L'eccezione può anche essere rilevata d'ufficio dal Giudice.

La mediazione è comunque facoltativa nelle altre materie non indicate dalla legge, a condizione che si tratti comunque di diritti disponibili.

Obbligo di informazione al cliente

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali previste. In particolare il legale deve informare il cliente della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo, della metà in caso di insuccesso, delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa e che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

L'avvocato è tenuto altresì ad informare l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto e nel caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.

Modello di informativa per la conciliazione obbligatoria

La domanda di mediazione

La mediazione civile si introduce con una apposita domanda rivolta ad un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia (un elenco degli organismi è reperibile qui). La competenza territoriale degli organismi di mediazione non è disciplinata dalla legge, pertanto le parti sono libere di scegliere l'organismo discrezionalmente; nel caso in cui la parte abbia proposto domanda presso diversi organismi, la mediazione si terrà presso l'ente in cui è stata presentata la prima domanda.

La domanda di mediazione deve contenere le generalità delle parti e dei loro rappresentanti, l'indicazione dell'organismo scelto, l'oggetto della domanda e le ragioni a fondamento della stessa. Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti utili a supportare la propria pretesa.

Modello domanda per la mediazione

Modello domanda di adesione alla mediazione avviata dall'altre parte

Modello domanda congiunta per la mediazione

Il procedimento di mediazione

Il mediatore viene scelto dall'organismo adito, tranne vi sia accordo unanime tra le parti in conflitto. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo ha la facoltà di nominare uno o più mediatori ausiliari.

L'organismo fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Il procedimento di mediazione si svolge senza alcuna formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. Le sessioni possono anche svolgersi in via telematica, come ad esempio in videoconferenza.

Il mediatore deve adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. E' bene notare che in nessun caso il mediatore può decidere sulla controversia, ma può soltanto proporre una soluzione transattiva al fine di evitare il giudizio.

Nel caso in cui l'altra parte convenuta non partecipi all'incontro senza un giustificato motivo, nel successivo giudizio il Giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, II co c.p.c.

Laddove le parti raggiungano un accordo amichevole, questo è messo a verbale dal mediatore. Successivamente, su istanza di parte al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo, l'accordo può essere omologato, costituendo così titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se le parti non raggiungono un accordo amichevole, il mediatore comunica loro per iscritto una proposta di conciliazione; esse, entro sette giorni dalla comunicazione della proposta, fanno pervenire al mediatore per iscritto l'accettazione o il rifiuto della proposta. Una volta trascorso il termine senza risposta, la proposta si ha per rifiutata. Anche nel caso di mancato raggiungimento di un accordo, a seguito della proposta del mediatore, viene redatto un verbale nel quale sono riportati i termini dell'accordo e della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Al fine di responsabilizzare le parti nel procedimento di mediazione, è previsto che ove il provvedimento che definisce il successivo giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta del mediatore, il giudice escluda la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanni al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, salvo l'applicazione degli articoli 92 e 96 c.p.c.

La parte vincitrice che ha rifiutato la proposta è condannata altresì al pagamento delle indennità corrisposte all'organismo per le spese di mediazione.

Durata della procedura di mediazione

Il primo incontro tra le parti viene fissato entro quindici giorni dal deposito della domanda di mediazione. La procedura deve concludersi complessivamente entro quattro mesi.

Spese della mediazione

I costi del procedimento di mediazione civile sono fissati dal Decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, alla tabella dell'allegato A. Le indennità da versare all'organismo di mediazione variano in base al valore della controversia. Ogni parte è tenuta a versare la somma pari ad € 40,00, per l'avvio del procedimento, oltre alle somme qui indicate:

 

Valore della lite

Spesa (da corrispondersi da ogni parte)

Fino a Euro 1.000

Euro 65,00

da Euro 1.001 a Euro 5.000

Euro 130,00

da Euro 5.001 a Euro 10.000

Euro 240,00

da Euro 10.001 a Euro 25.000

Euro 360,00

da Euro 25.001 a Euro 50.000

Euro 600,00

da Euro 50.001 a Euro 250.000

Euro 1.000,00

da Euro 250.001 a Euro 500.000

Euro 2.000,00

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000

Euro 3.800,00

Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000

Euro 5.200,00

oltre Euro 5.000.000

Euro 9.200,00

La mediazione è gratuita per coloro che nel processo civile posseggono i requisiti per il gratuito patrocinio; in tal caso non  è dovuta alcuna indennità.

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