Email certificata e numero di fax nell'atto di citazione, pena il raddoppio del contributo unificato

Nel Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (la c.d. manovra economica 2011), oltre ad un sostanziale aumento delle tariffe del contributo unificato 2011, è stata inserita una disposizione che obbliga il difensore e/o la parte ad inserire alcuni dati nell'atto introduttivo del giudizio, pena l'aumento della metà del contributo unificato.

In particolare, "ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1‐bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà".

Le suddette disposizioni modificative si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 98/2011.

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