La tabella sottostante è ripresa dall’allegato A del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 e consente di effettuare il calcolo delle spese da sostenere per la mediazione civile e commerciale, obbligatoria dalla data 20 marzo 2011 (sull'entrata in vigore vedi qui). Le spese della tabella si riferiscono alla singola parte e pertanto vanno moltiplicate per il numero delle parti; ad esse va aggiunta la somma di Euro 40 per parte, per l’avvio del procedimento.
La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo di mediazione non è dovuta alcuna indennità.
Valore della lite | Spesa (da corrispondersi ad opera di ogni parte) |
Fino a Euro 1.000 | Euro 65 |
da Euro 1.001 a Euro 5.000 | Euro 130 |
da Euro 5.001 a Euro 10.000 | Euro 240 |
da Euro 10.001 a Euro 25.000 | Euro 360 |
da Euro 25.001 a Euro 50.000 | Euro 600 |
da Euro 50.001 a Euro 250.000 | Euro 1.000 |
da Euro 250.001 a Euro 500.000 | Euro 2.000 |
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | Euro 3.800 |
Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | Euro 5.200 |
oltre Euro 5.000.000 | Euro 9.200 |
Consulta la guida alla mediazione civile e commerciale.
Dal 20 marzo 2011 (sull'entrata in vigore vedi qui) la mediazione diverrà obbligatoria nei casi di una controversia nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Dal DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180. Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Art. 16 Criteri di determinazione dell'indennita'
1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennita' complessiva, e' dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e' versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) puo' essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta' dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta'.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu' mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennita', quando piu' soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.
Resta altresi' ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.