Come calcolare i termini processuali

Il codice di procedura civile stabilisce che nel computo dei termini, siano essi a giorni o a ore, debbono essere esclusi il giorno e l'ora d'inizio. La scadenza di un termine coincide con lo spirare del giorno corrispondente a quello di decorrenza del termine, prescindendo dal numero di giorni di cui è composto un singolo mese o un anno.

I giorni festivi, compreso il sabato, vanno considerati nel computo del termine.

Tutte le scadenze processuali sono prorogate di diritto al primo giorno seguente non festivo, quando esse cadono nel giorno di festa. Tale proroga vale anche per i termini per il compimento di atti processuali fuori udienza che cadono il sabato.

Sono considerati giorni festivi: le domeniche, il primo giorno dell'anno, l'Epifania, il 25 aprile, il lunedi di Pasqua, il primo maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il giorno di Ognissanti e i giorni 8, 25 e 26 di dicembre.

Art. 152 c.p.c. - Termini legali e termini giudiziari

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Art. 153 c.p.c. - Improrogabilità dei termini perentori

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

Art. 154 c.p.c. - Prorogabilità del termine ordinatorio

Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

Art. 155 c.p.c. - Computo dei termini

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

Vedi anche la Legge 28 dicembre 2005, n. 263