Opposizione a decreto ingiuntivo e termini ridotti della metà - Cass. SS.UU. 9 settembre 2010 n. 19246

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Nel vigore dell'art. 645 c.p.c., in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di comparizione sono ridotti alla metà.

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Giurisprudenza costante della Suprema Corte vuole che quando l'opponente si sia avvalso della facoltà di indicare nell'atto di citazione un termine inferiore a 90 giorni, automaticamente il termine per l'iscrizione a ruolo, che determina la sua costituzione, sia ridotto alla metà, ovvero 5 giorni dalla notificazione dell'opposizione, rispetto al termine di costituzione ordinario previsto all'art. 165 c.p.c.

Con la recente sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 la Cassazione a Sezioni Unite nel ribadire questo orientamento è andata ben oltre, affermando che “non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.

In buona sostanza, d'ora in avanti, non rileva più la scelta, consapevole o meno, dell'opponente di citare il creditore in termini ridotti ai fini della riduzione a 5 giorni dei termini di iscrizione a ruolo in quanto tale riduzione opererà automaticamente con la sola proposizione dell'opposizione.

Qualora tale termine non venga rispettato, secondo gli ermellini la sanzione è quella più grave dell'improcedibilità.

Di seguito (cliccando succ. >>) il testo integrale della sentenza Cass. SS.UU. 9 settembre 2010 n. 19246.