Cessazione di efficacia del precetto
Il precetto diventa inefficace, ai sensi dell'art. 481, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627 c.p.c.
Si rammenti che tale termine non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali. L'esecuzione infatti può essere avviata anche nel periodo intercorrente il 1 agosto e il 31 agosto.
Per calcolare la data di cessazione di efficacia del precetto, inserisci la data di notificazione del precetto all'intimato nella casella sottostante e poi premi il tasto calcola, aggiungendo 90 giorni.