Scadenza del precetto - calcolo termini

Cessazione di efficacia del precetto

Il precetto diventa inefficace, ai sensi dell'art. 481, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627 c.p.c.

Si rammenti che tale termine non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali. L'esecuzione infatti può essere avviata anche nel periodo intercorrente il 1 agosto e il 31 agosto.

Per calcolare la data di cessazione di efficacia del precetto, inserisci la data di notificazione del precetto all'intimato nella casella sottostante e poi premi il tasto calcola, aggiungendo 90 giorni.