La sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 nel periodo intercorrente tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno.
La sospensione è espressamente esclusa per le seguenti materie, indicate all'art. 92 della legge sull'Ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 1:
- cause di sfratto e relative opposizioni
- controversie individuali di lavoro (art. 409 c.p.c.)
- procedimenti cautelari
- controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (art 442 c.p.c.)
- cause relative agli alimenti
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione
- procedimenti contro gli abusi familiari
- dichiarazione e revoca di fallimenti.
- procedimenti di opposizione all’ esecuzione
Inoltre, la sospensione non si applica nei seguenti casi:
- opposizione all’ esecuzione nonchè nella opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 3 marzo 2009, n. 5059; Cass. 31 maggio 2006, n. 12997; Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3278);
- opposizione di terzo all’ esecuzione (cfr. Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass. 16 settembre 2005, n. 18356; Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2627).
Si osservi che qualora il dies a quo cada tra il 1° e il 31 agosto occorre fare le seguenti distinzioni:
- ove non si applica la sospensione (vedi la normativa sotto), nulla questio, in quanto il computo dei termini non sarà inficiato da alcuna eccezione;
- ove invece si applica la sospensione feriale, il termine decorre dal 1° settembre compreso. Si rammenti che il giorno 1 settembre deve essere considerato nel conteggio come primo giorno utile, come oramai cristallizzato anche dalla Corte di Cassazione.
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Legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Gazz. Uff., 6 novembre, n. 281).
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Art. 1.
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale (1) (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio 1985, n. 40, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. La stessa Corte, con sentenza 22 maggio 1987, n. 255, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all'art. 19, comma primo, della l. 22 ottobre 1971, n. 865 nel testo sostituito dall'art. 14 della l. 28 gennaio 1977, n. 10. Con successiva sentenza 22 maggio 1987, n. 278, la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace. Con sentenza 23 luglio 1987, n. 278 la Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, del presente articolo nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace. Con altra sentenza 2 febbraio 1990, n. 49, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137, c.c., per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio. Infine, la stessa Corte, con sentenza 29 luglio 1992, n. 380, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti.
(2) Ora art. 585, c.p.p.
Art. 2.
In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (1).
Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale.
Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale.
Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 21-bis, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 240-bis, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 2-bis.
1. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 33, l. 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 3.
In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile (1).
(1) Ora 409 e 442 c.p.c.
Art. 4.
Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore (1).
(1) Ora giudice di pace ex art. 39, l. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 5.
In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.
Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .