La sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 nel periodo intercorrente tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno.

La sospensione è espressamente esclusa per le seguenti materie, indicate all'art. 92 della legge sull'Ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 1:

- cause di sfratto e relative opposizioni

- controversie individuali di lavoro (art. 409 c.p.c.)

- procedimenti cautelari

- controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (art 442 c.p.c.)

- cause relative agli alimenti

- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione

- procedimenti contro gli abusi familiari

- dichiarazione e revoca di fallimenti.

- procedimenti di opposizione all’ esecuzione

Inoltre, la sospensione non si applica nei seguenti casi:

- opposizione all’ esecuzione nonchè nella opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 3 marzo 2009, n. 5059; Cass. 31 maggio 2006, n. 12997; Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3278);

- opposizione di terzo all’ esecuzione (cfr. Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass. 16 settembre 2005, n. 18356; Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2627).

Si osservi che qualora il dies a quo cada tra il 1° e il 31 agosto occorre fare le seguenti distinzioni:

- ove non si applica la sospensione (vedi la normativa sotto), nulla questio, in quanto il computo dei termini non sarà inficiato da alcuna eccezione;
- ove invece si applica la sospensione feriale, il termine decorre dal 1° settembre compreso. Si rammenti che il giorno 1 settembre deve essere considerato nel conteggio come primo giorno utile, come oramai cristallizzato anche dalla Corte di Cassazione.

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