Di seguito pubblichiamo parte del testo della bozza di decreto sulle liberalizzazioni in discussione oggi 20 gennaio 2012 in Consiglio dei Ministri, in particolare l'art. 10 concernente Disposizioni sulle tariffe professionali che andrebbe ad eliminare il tariffario forense.
AGGORNAMENTO: Si vedano anche i seguenti articoli:
Abolizione delle tariffe, obbligo di preventivo e Tribunale delle imprese - parere contrario della Commissione Giustizia del Senato
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
2. Al primo comma dell'articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "le tariffe o" sono soppresse;
b) le parole "sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene." sono sostituite dalle seguenti "secondo equità.".
3. Al primo comma dell'articolo 636 del codice procedura civile, le parole da "e corredata da" fino a "in base a tariffe obbligatorie" sono soppresse.
4. Alla legge 16 febbraio 1913, n.89 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 74 è soppresso;
b) all'articolo 79: la parola "379" è sostituita dalla parola "636"; le parole da "al pretore" fino a "competenza per valore" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice competente che decide ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile"; l'ultimo periodo è soppresso.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La norma mira a rendere libera la contrattazione tra il professionista e il cliente per quanto riguarda la determinazione del compenso dovuto. A tal fine si procede all'eliminazione delle tariffe professionali. Il sistema che viene implementato si caratterizza per la minor presenza di vincoli nella messa a punto del programma negoziale e, conseguentemente, favorisce lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti con l'effetto di avvantaggiare il fruitore della prestazione.
L'articolo prevede, anzitutto, l'abrogazione di tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle concernenti la determinazione degli onorari dovuti per l'opera professionale dei notai.
Viene pertanto modificato l'articolo 2233 del codice civile che regola la determinazione giudiziale del compenso per le attività svolte dal professionista. In particolare il primo comma prevede la soppressione del riferimento alle tariffe professionali e stabilisce che il giudice, nel caso in cui il compenso non possa essere determinato secondo gli usi, decide secondo equità e non più previa acquisizione del parere dell'ordine professionale a cui appartiene il professionista.
Il terzo comma interviene sull'articolo 636 del codice di procedura civile che disciplina la domanda di decreto ingiuntivo finalizzata ad ottenere il pagamento di quanto dovuto in base alla parcella delle spese e prestazioni. Alla luce delle innovazioni, si procede alla abrogazione di quella parte del testo che fa riferimento all'onere di corredare la domanda con il parere della competente associazione professionale. Viene inoltre abrogato l'ultimo periodo del primo comma ove è previsto che "Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie".
Il quarto comma prevede due modifiche alla legge n. 89 del 1913, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili, che riguardano il ricorso al procedimento di ingiunzione per la tutela del credito da onorari per prestazioni professionali. Si tratta della sostituzione del riferimento all'articolo 379 del codice di procedura civile con quello, attualmente corretto, all'articolo 636 del codice di procedura civile del 1942, nonché, con riguardo all'individuazione dell'autorità alla quale deve essere presentata la nota degli onorari, della sostituzione del riferimento "al pretore del mandamento in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore" quello "al giudice competente che decide ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile". Viene, infine, soppresso il riferimento alla previa liquidazione e approvazione della nota da parte del presidente del Consiglio notarile o di una Commissione delegata dal Consiglio stesso.