Segnaliamo il recente parere negativo emesso dalla Commissione Giustizia del Senato in relazione all'Istituzione del Tribunale delle Imprese e all'abolizione delle tariffe per le professioni regolamentate. Di seguito il testo integrale del resoconto della Commissione.
COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO
RESOCONTO SOMMARIO N. 288 DEL 01/02/2012
Parere approvato sul disegno di legge n. 3110 Conversione in legge del decreto‐legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
La Commissione, esaminato per quanto di competenza il provvedimento, esprime parere contrario sugli articoli 2, 9 e 29.
- Relativamente all'articolo 2 (Tribunale delle imprese), sul quale il parere contrario è stato votato a maggioranza, è emersa nel corso della discussione, accanto ad una diversità anche accentuata di opinioni in ordine alla auspicabilità dell'istituto del tribunale delle imprese, una generale condivisione sulla assoluta inopportunità del ricorso in questa materia alla decretazione d'urgenza. La Commissione ha in particolare condiviso una vivissima perplessità sull'opportunità di procedere, con norma di immediata vigenza, ad una così incisiva modifica sui criteri di competenza territoriale in una vasta parte del contenzioso civile, proprio mentre è in corso di svolgimento la complessa procedura di esercizio della delega in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie;
- relativamente alle disposizioni in materia di servizi professionali che sia integralmente soppresso l'articolo 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). Si osserva infatti che i commi 1 e 2 hanno determinato il sostanziale blocco delle liquidazioni giudiziarie e di conseguenza l'emanazione dei relativi provvedimenti, per effetto, da un lato, della circostanza che l'adozione con decreto‐legge ne determina la vigenza immediata e, dall'altro, della mancanza dei decreti ministeriali che determinano i parametri dei compensi.
Vi è poi da osservare la assoluta irragionevolezza della norma che prevede da un lato l'evoluzione di parametri legali e dall'altro l'ineludibilità a pena di nullità dei medesimi parametri.
Il comma 2, poi, introduce un obbligo di formulazione di un preventivo dettagliato degli oneri delle prestazioni professionali che in molti casi, si pensi in particolare alla professione forense, appare sostanzialmente inattuabile in relazione ad un'attività per la quale il professionista assume obbligazioni di mezzi e non di risultato, con riferimento a vicende processuali che non sono prevedibili in quanto non determinate unicamente dalla volontà e dalle strategie della parte e del suo avvocato, ma anche da quelle delle altre parti o del pubblico ministero, nonché dalle decisioni di un giudice.
Il comma 5, poi, reca innovazioni in materia di disciplina dei tirocini professionali che appaiono difficilmente compatibili con la natura propria di tale istituto, che è quella di formare la competenza pratica minima necessaria per l'accesso alle professioni regolamentate e, per quanto riguarda in particolare il tirocinio per l'accesso alla professione forense, non tiene conto dell'obbligo ‐ che è stato inserito nel testo di riforma della professione attualmente all'esame del Parlamento, e che rappresenta un'innovazione ritenuta indispensabile e condivisa da tutte le forze politiche e dagli operatori ‐ di riconoscere un equo compenso all'attività lavorativa svolta dal tirocinante;
- con riferimento all'articolo 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica) ritenendo vessatorie ed ingiustamente lesive dei diritti del danneggiato le previsioni della norma.Riferimenti del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.