Il Tribunale di Cosenza con ordinanza del 1 febbraio 2012 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legge n.1/2012 che dispone l'abolizione delle tariffe delle professioni regolamentate, nella parte in cui nulla ha disposto per la determinazione della liquidazione giudiziale spettante agli avvocati in via transitoria nell'attesa che il Ministero adotti i provvedimenti a cui è stato delegato nel medesimo decreto. L'art. 9 del suddetto decreto stabilisce infatti che in caso di "liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante", attualmente ancora non disposti.
Il Tribunale ha ritenuto così non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 9, sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto, nelle more del procedimento di conversione del decreto in legge mancherebbe un parametro certo a cui riferirsi nella liquidazione giudiziale dei compensi dei difensori. Secondo il Giudice a quo il vuoto legislativo creatosi andrebbe a violare non soltanto il principio di ragionevolezza, a cui deve rendere conto il legislatore nel formare le leggi, ma anche l'art. 24 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini il diritto ad agire in giudizio e l'inviolabilità del diritto di difesa.
V'è d'attendersi che seguino altre simili iniziative da parte di altri Tribunali d'Italia; arriverà prima il decreto ministeriale di fissazione dei compensi o la decisione della Consulta?