L'azione di riduzione è un istituto che disciplina la materia ereditaria previsto dagli artt. 553 e segg. del codice civile.
Essa è riservata agli eredi legittimari, quando sono stati danneggiati da disposizioni lesive dei loro diritti ereditari da parte del de cuius, e consente loro di ricostruire, rendendo inoperanti queste disposizioni, la massa ereditaria.
Si parla infatti di azione di riduzione quando l'intento del legittimario è quello di impugnare una donazione o altra liberalità, vera o dissimulata o anche indiretta, ovvero di una disposizione testamentaria, per ottenere la parziale inefficacia di tali atti ai fini del conseguimento o del completamento della sua porzione di eredità (Cass. 905/1978).
Il de cuius potrebbe anche essersi spogliato di tutti i suoi beni in vita attraverso vendite simulate o donazioni, azzerando così il compendio ereditario ovvero l'erede avrebbe potuto essere pretermesso, cioè non chiamato alla distribuzione dell'asse ereditario.
La domanda per reintegrazione della quota di legittima è un'azione personale che tende alla ricostruzione fittizia della massa ereditaria (collazione) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva con l'obiettivo ultimo di reintegrare la quota di legittima in natura oppure in denaro.
La ratio della norma risiede nella opportunità di consentire all'erede discriminato di rimuovere gli effetti negativi derivanti dalla disparità di trattamento operata dal de cuius nei confronti degli eredi legittimari, salvo comunque il rispetto delle sue ultime volontà e nei limiti del disponibile.
Sono soggetti legittimati ad intentare l'azione di riduzione il legittimario leso, quello escluso dal testatore (erede legittimario pretermesso), l'erede puro e l'avente causa del legittimario.
In merito alla prova della simulazione, quando necessaria per ridurre o rendere inefficaci delle disposizioni donative, è stato più volte precisato dalla Suprema Corte che l'erede legittimario, chiedendo la dichiarazione di simulazione di una vendita celante una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve quindi considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con l'importante conseguenza dell'ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni (Cass. 20868/2004 e 11286/2002).
L'azione di riduzione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, decorrente dall'apertura della successione senza che possa aver rilievo, a tal fine, l'individuazione del momento in cui il legittimario ha scoperto la lesione della propria quota di riserva.