Il termine apparenza nel diritto identifica una fattispecie in cui una data situazione non corrisponde alla realtà giuridica tuttavia, a fronte di determinati presupposti, essa può produrre i medesimi effetti giuridici.
Il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela certe situazioni in cui l'apparenza del diritto rendeva indistinguibile la realtà giuridica, potendo ingenerare nel terzo false e incolpevoli rappresentazioni della realtà.
L'istituto dell'apparenza è composto da un elemento oggettivo e uno soggettivo. Il primo elemento richiede l'esistenza di una effettiva somiglianza e attinenza ad una situazione reale nonchè verosimile; ciò può accadere ad esempio quando un soggetto ritiene erroneamente di essere titolare di un diritto ovvero quando egli si spaccia per altri o induce un terzo a credere ciò che non è, ovvero sia ignaro senza colpa dell'esistenza di una causa di estinzione del diritto.
L'elemento soggettivo è costituito dalla buona fede del terzo e dalla necessità che egli abbia accertato la reale situazione con la media diligenza richiesta secondo l'uso e/o sia stato indotto in errore per ignoranza scusabile e incolpevole.
L'ordinamento giuridico contempla diversi istituti nei quali figura la nozione di apparenza del diritto, vediamone alcuni.
L'art. 534 c.c. tutela i terzi contraenti con l'erede apparente, qualora provino di avere contrattato in buona fede. E' questo il caso, ad esempio, dell'erede che aliena al terzo una quota di un bene eccedente la porzione a lui spettante.
L'art. 1153 c.c. affronta invece il caso dell'acquisto a non domino, cioè il trasferimento di beni mobili da colui che non ne è proprietario. Qui la buona fede è addirittura presunta e spetta a chi rivendichi il bene fornire la prova della malafede.
L'art. 1189 c.c. disciplina l'ipotesi del pagamento al creditore apparente (o rappresentante apparente); tale dazione libera il debitore di buona fede, sempre che egli fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente ma, altresì, che il proprio erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento almeno colposo del creditore.
L'art. 1396 c.c sancisce la sopravvivenza degli atti compiuti dal procuratore dopo che sono intervenute modifiche o la revoca della procura, senza che queste siano state portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Similmente l'art. 1415 c.c tutela e mantiene efficaci i negozi contratti dai terzi in buona fede con i titolari apparenti di un diritto, perchè effetto di simulazione. Colui che intende opporre la simulazione è tenuto a provare la malafede dell'avente causa.