Donazione di cosa altrui e usucapione decennale

Il contratto di donazione è un accordo secondo cui una persona arricchisce un'altra persona per spirito di liberalità attraverso la disposizione di un diritto oppure assumendo un'obbligazione verso la stessa (art. 769 c.p.c.).

La donazione prevede una disciplina legale specifica e dettagliata e non a caso è stata posta dal legislatore a chiusura del libro secondo del codice civile, nella materia successoria. La donazione è infatti considerata dal legislatore alla stregua di un atto successorio, con la sola differenza che essa avviene inter vivos e non alla morte del donante; poiché tale istituto potrebbe comportare un anticipo sulla propria successione e, come tale, potrebbe derogare alle norme imperative sulla successione, esso viene compiutamente disciplinato dalla legge.

Affinché si possa parlare di contratto di donazione è necessaria la concorrenza di due elementi sostanziali:

  • l'elemento soggettivo, o animus donandi, che consiste nella consapevolezza di compiere un atto di liberalità attribuendo ad altri un vantaggio patrimoniale senza che vi sia un vincolo giuridico o extragiuridico, neppure morale o etico;

  • l'elemento oggettivo, che consiste nell'effettivo arricchimento senza corrispettivo del patrimonio e il conseguente impoverimento di colui che ha disposto il diritto o assunto l'obbligo.

Affinchè la donazione sia valida è necessario che comprenda i beni presenti del donante. E' nulla infatti la donazione di beni futuri, a meno che non si tratti di frutti non ancora separati (art. 771 c.p.c.); la ratio della disposizione vuole evitare che il donante prenda decisioni avventate, disponendo dei suoi beni prima ancora di conoscerne il reale valore.

E' necessario capire invece quali siano le sorti, secondo l'ordinamento giuridico e la giurisprudenza, della donazione, quando involve beni non appartenenti al patrimonio del donante.

V'è innanzitutto da escludere che alla donazione di cosa altrui possa trovare applicazione la norma che regola la vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.). Quest'ultimo caso infatti è tipizzato dal legislatore, il quale ha ritenuto opportuno configurare la vendita di cosa altrui né come nulla né come annullabile ma come una vendita obbligatoria. Invero il venditore si troverà obbligato a procurare la proprietà del bene all'acquirente, e quest'ultimo ne diverrà proprietario quando il venditore si sarà procurato la proprietà.

Nessuna previsione esplicita invece è presente per la donazione di cosa altrui; pertanto è ipotizzabile che, fuoriscendo dagli stretti schemi legali, la fattispecie possa trovare la sanzione della nullità oppure della inefficacia.

Nel primo caso, poiché quod nullum est nullum producit effectum, dovremmo ammettere che la donazione di cosa altrui segue la disciplina della donazione di cosa futura, per la quale è prevista la sanzione della nullità; avremmo così un negozio radicalmente invalido, non convalidabile ed eccepibile da chiunque ne abbia interesse senza limiti di tempo.

Nel secondo caso invece, avremmo una donazione inefficace, che se del pari all'altra non produrrebbe effetti, tuttavia, ai fini dell'usucapione, potrebbe dare un esito differente.

Secondo un orientamento della dottrina, la scelta di propendere per l'una o l'altra soluzione rileva quando si invoca la usucapione decennale su di un bene che è stato acquisito in forza di una donazione e che risultava essere di soggetto diverso dal donante. Infatti soltanto se si considera la donazione di cosa altrui un negozio invalido, invece di nullo, la stessa donazione potrà configurare quel titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà, come richiede la lettera della legge (art. 1159 c.c.).

Recentemente è intervenuta la Cassazione, con la sentenza n. 10356 del 2009, la quale ha dichiarato che alla luce della complessiva disciplina della donazione, stante il silenzio della legge sul punto, la donazione di cosa altrui debba ritenersi nulla, così come quella di beni futuri; e questo in quanto tutti i beni che non sono ancora entrati a far parte del patrimonio del donante non possono essere oggetto di donazione. Tuttavia gli ermellini hanno ritenuto che la donazione di cosa altrui possa essere idonea ai fini dell'usucapione decennale, in quanto “il requisito dell'esistenza di un titolo che legittimi l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare”.