Opposizione a decreto ingiuntivo e termini dimezzati: interviene il Consiglio Nazionale Forense

Dopo il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 19246/2010), con cui, lo ricordiamo, la Corte ha statuito che il dimezzamento dei termini di comparizione dell'opponente non dipende più da una sua scelta (o errore) ma, al contrario, dalla lettera della legge e quindi opera automaticamente, il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 13 ottobre 2010, ha espresso fondata preoccupazione per i disagi che il nuovo orientamento potrebbe comportare agli operatori del diritto.

In particolare il CNF ha paventato il rischio che "le costituzioni in giudizio dell’opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell’opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive con conseguente improcedibilità dell’opposizione e immutabilità del decreto ingiuntivo. In questo senso si stanno orientando, purtroppo, taluni Tribunali dando luogo ad una una sorta di smaltimento extra ordinem, con pronuncia di rito e non di merito, di una nutrito numero di cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti".

Secondo il CNF, si sarebbe aperte due interpretazioni possibili al nuovo arresto, per dare salvezza ai procedimenti di opposizione gia incardinati, ma iscritti a ruolo dopo i cinque giorni previsti: "un primo orientamento, in linea con ordinanze interlocutorie della Cassazione su richiamate, applica l’art. 153 c.p.c. in tema di rimessione in termini sostenendo che «la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa, perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa». Questo orientamento è attualmente seguito, a quel che consta, dal Tribunale di Torino, da quello di Livorno e da quello di Bari.
Una seconda prospettazione, fondata su un’interpretazione costituzionalmente orientata e sui principi espressi dalla giurisprudenza della Cedu, applica il principio del tempus regit actum sicché «in caso di overruling, non può operare l’efficacia retroattiva delle nuove regole interpretative in materia processuale e di accesso alla giustizia». «La nuova interpretazione nomofilattica» deve trovare applicazione, dunque, dalla pubblicazione della sentenza che ha modificato il precedente costante orientamento. In questo senso si è espresso il Tribunale di Varese."

Il CNF termina invitando il legislatore ad intervenire con una norma interpretativa, che specifichi i termini di costituzione dell'attore opponente. Qui si può consultare il verbale della seduta.