L'assegno divorzile e il mantenimento: presupposti e requisiti

Il divorzio comporta lo scioglimento del matrimonio o degli effetti civili del matrimonio concordatario. Tuttavia il divorzio non porta alla cessazione di ogni qualsivoglia diritto e/o dovere nei confronti dell'altro coniuge.

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, il giudice, previa valutazione di tutta una serie di indici, previsti dalla legge e modellati dalla giurisprudenza, può ordinare a carico di un coniuge la corresponsione all'altro di un assegno periodico, detto assegno divorzile (art. 5 della legge divorzile, 1 dicembre 1970, n. 898).

Affinché il giudice si pronunci in tal senso debbono ricorrere certi requisiti.

Innanzitutto è bene chiarire che l'assegno divorzile ha presupposti e finalità differenti dall'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione e dai c.d. alimenti.

L'assegno di mantenimento infatti viene corrisposto al coniuge che versi in difficoltà economiche in quanto non in grado di mantenersi attraverso redditi propri; tale assegno potrà essere versato soltanto al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione. Gli alimenti invece si sostanziano in un aiuto economico, solitamente più contenuto, da corrispondere al coniuge altrimenti in gravissime difficoltà finanziarie, ad esempio a cagione della mancanza di un lavoro, che potrebbero indurlo all'indigenza. Questi ultimi sono slegati da valutazioni di convenienza (ad esempio l'addebito della separazione) o di meritevolezza, in quanto richiedono esclusivamente un legame di parentela fissato dalla legge e lo stato oggettivo di bisogno (art. 633 c.c.).

L'assegno divorzile trova fondamento su diversi presupposti, che possono così riassumersi:

  • una componente assistenziale, per far sì che il coniuge economicamente più debole possa continuare a mantenere il tenore di vita che avrebbe mantenuto se il matrimonio non si fosse sciolto;
  • una componente risarcitoria, qualora all'altro coniuge sia addebitabile la fine del matrimonio;
  • una componente compensatoria, che possa considerare e rivalutare gli apporti di entrambi i coniugi allo sviluppo anche economico della famiglia.

L'assegno divorzile può quindi essere concesso anche al coniuge che ha contribuito, con il suo comportamento, a condurre alla fine del matrimonio.

La finalità principe dell'assegno di divorzio è quella assistenziale, considerata l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge a conservargli un tenore di vita pari a quello tenuto in costanza di matrimonio; esso mira ad evitare il deterioramento delle condizioni economiche preesistenti. La legge vuole cercare di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli della fine del matrimonio, consentendo al coniuge che più potrebbe risentirne di mantenere inalterata la qualità della sua vita.

Il tenore di vita a cui bisogna guardare all'atto di calcolare l'ammontare dell'assegno divorzile è evidentemente quello vissuto in costanza di matrimonio, quando l'apporto economico e cooperativo dei coniugi si incontrava nel comune obiettivo di sviluppare la famiglia; ciononostante, come è stato chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione, ove il tenore di vita fosse inferiore a quello potenziale, ancorché imposto o tollerato dal coniuge, dovranno considerarsi le effettive potenzialità economiche dei coniugi e il tenore che gli stessi avrebbero potuto raggiungere.

Di recente la Cassazione è tornata ad esprimersi sul punto, statuendo che il calcolo dell'assegno divorzile può anche effettuarsi sul tenore di vita che viene raggiunto dal coniuge anche dopo la sentenza di scioglimento del matrimonio, quando esso appare come la naturale conseguenza degli impegni e degli sforzi apportati da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio. Questo significa che, se il sostegno economico o materiale di un coniuge ha consentito all'altro, durante il matrimonio, di migliorare se stesso giungendo, dopo la fine del matrimonio, a raggiungere una posizione economico-sociale elevata, il coniuge beneficiario avrà diritto a percepire un assegno che tenga conto anche della nuova situazione economica venutasi a creare in capo all'altro coniuge.