Le obbligazioni pecuniarie sono previste e disciplinate dagli artt. 1277 e segg. del codice civile. Esse consistono esclusivamente in obbligazioni di pagamento di somme di denaro e debbono adempiersi con moneta avente corso legale al tempo del pagamento o in moneta legale ragguagliata al valore della prima. Ai sensi dell'art. 1284, le obbligazioni di somme di denaro producono interessi, il cui saggio legale è fissato annualmente dal Ministro del Tesoro.
Si distingue nella prassi tra debiti di valuta e debiti di valore. I primi sono disciplinati dalle norme testé richiamate e consistono sin dall'inizio in una somma di denaro, anche se non già determinata nell'ammontare, ma comunque apprezzabile al tempo del pagamento; i debiti di valore invece hanno ad oggetto una bene diverso dal denaro e la moneta ne rappresenta soltanto un modo sostitutivo per adempiere.
L'art. 1224 c.c. si preoccupa di disciplinare le conseguenze del mancato o ritardato pagamento di somme di denaro; esso stabilisce che gli interessi legali sono sempre dovuti dal giorno del ritardo, anche qualora non fossero stati pattuiti e anche quando il creditore non prova alcun danno. Si tratta di un principio molto importante che pone automaticamente a carico del debitore un onere di attenuare gli effetti pregiudizievoli della mancata disponibilità del denaro da parte del creditore, indipendentemente dal fatto che egli dimostri un danno o un mancato guadagno da omesso investimento. Gli interessi moratori accordati al creditore rappresentano il ristoro in misura forfettariamente predeterminata della mancata disponibilità della somma dovuta.
Quando non sia stata convenuta la misura degli interessi moratori, se il creditore prova di aver subito un maggior danno rispetto a quello presunto ex lege e rimediato per il tramite degli interessi moratori, egli avrà diritto al risarcimento per i danni conseguiti a causa della mancata disponibilità del denaro.
Si discuteva in passato se il creditore imprenditore commerciale potesse, sulla base della sua qualifica, avvalersi automaticamente ovvero per presunzioni del diritto al risarcimento al maggior danno, sulla base dell'assunto che l'operatore economico possa soffrire maggiormente la mancanza del credito o la mora nei pagamenti.
Sul punto vi sono numerosi interventi della Corte di Cassazione, dai quali si possono trarre due correnti principali.
Il primo orientamento, a favore dell'imprenditore o comunque di quelle categorie professionali c.d. economiche, acconsentiva che al fine di provare il maggior danno nel ritardo del pagamento di somme di denaro si ricorresse anche a presunzioni correlate a dati e criteri personalizzati, così da facilitare la dimostrazione che il denaro non versato avrebbe potuto procurare maggiore utilità al creditore.
In ogni caso egli non poteva ritenersi esonerato dal provare gli elementi in forza dei quali il maggior danno poteva essere quantificato, atteso che il ricorso ad elementi presuntivi non poteva certo tradursi automaticamente in parametri fissi comunque applicabili.
Pertanto si richiedeva che il creditore dimostrasse comunque che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo al riparto da quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produceva e che sarebbe stato in grado di investire positivamente il denaro ricevuto (Cass. 4919/03, 2878/99).
Secondo un altro orientamento, il ricorso al notorio e alle presunzioni non poteva prescindere dall'assolvimento da parte del creditore, anche qualora appartenga alla categoria degli imprenditori commerciali, dell'allegazione della prova effettiva del danno (Cass. 3146/06).
A dirimere le divergenze di interpretazione è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha stabilito da una parte che la qualità del debitore e la posizione da esso rivestita non è più giuridicamente rilevante come un tempo, dall'altra parte che il maggior danno è quindi riconoscibile a qualsiasi tipologia di creditore, anche in via presuntiva, entro il limite della eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio di interessi legali determinato per ogni anno.
Laddove il debitore ha la possibilità di provare che il creditore non ha subito un danno ulteriore o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, il creditore dal canto suo può domandare a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza, a condizione che egli offra la prova dell'esistenza e dell'ammontare di tale pregiudizio, anche se riveste la posizione di imprenditore; a titolo di esempio, potranno costituire prova in giudizio il ricorso al credito bancario, effettuato sostenendone gli interessi passivi, ovvero la documentazione dei bilanci dell'impresa che dimostrino l'investimento delle somme erogate (Cass. SS. UU. 19499/08).