La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale della famiglia scelto dal legislatore con la riforma del diritto di famiglia attuata nel 1975.
Con questa opzione è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico una forma di comunismo che non ha eguali in altri settori del diritto civile, in quanto fa si che, salve talune eccezioni puntualmente disciplinate, tutti gli acquisti effettuati dai coniugi in costanza di matrimonio, insieme ma anche separatamente, ricadano nella titolarità di entrambi gli sposi. In virtù di tale automatismo, i coniugi che all'atto dell'unione in matrimonio non stipulano una diversa convenzione nella forma prevista dall'articolo 162 c.c o dichiarano di scegliere il regime di separazione, faranno rientrare nella comunione non soltanto i diritti reali ma anche diritti di credito acquisiti in data successiva alla celebrazione del matrimonio, con ciò comprendendo tutti gli investimenti operati dai coniugi, ivi compresi titoli obbligazionari, bancari e altre azioni.
La comunione legale dei beni dei coniugi si differenzia dalla comunione ordinaria di cui agli articoli 1100 e segg. c.c. essenzialmente nella mancanza di quote, poiché i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto pieno sui beni in essa rientranti e, se da una parte non possono validamente disporre della propria quota, dall'altra sono in grado di disporre dell'intero bene comune; il consenso dell'altro coniuge assume infatti il significato di autorizzazione, come requisito di regolarità del procedimento di formazione del negozio dispositivo e la mancanza di questo, ovvero l'assenza di una successiva convalida, consente al coniuge dissenziente di richiedere l'annullamento delle disposizioni riguardanti beni immobili o beni mobili registrati oppure alla ricostituzione della comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto, se si tratta di beni mobili.
La disciplina sulla comunione consente di effettuare una tripartizione dei beni dei coniugi: i beni in comunione, i beni personali e i beni ricadenti nella comunione solo de residuo. Sui beni in comunione si consideri quanto detto poc'anzi. Con riguardo alla seconda categoria di beni si consideri che la disciplina sulla comunione legale contempla all'articolo 179 c.c. una serie di beni che sono espressamente esclusi dalla comunione, in virtù della qualificazione come beni personali; essi sono, in estrema sintesi, i beni di cui il coniuge era già proprietario prima del matrimonio, i beni acquisiti successivamente attraverso donazione, successione o altro atto di liberalità, i beni ad uso strettamente personale, e beni asserviti all'esercizio della professione del coniuge, i beni ottenuti a titolo di risarcimento, pensione oppure acquisiti col prezzo del trasferimento di beni anzidetti.
Vi è una ulteriore forma di comunione, detta de residuo, che si costituisce e si prende in considerazione soltanto al momento dello scioglimento della comunione e che ricomprende, ai sensi dell'art. 177 b) e c) e 178 c.c., i frutti dei beni propri e proventi dell'attività separata del coniuge non consumati al momento dello scioglimento della comunione nonché i beni destinati all'esercizio dell'impresa o gli incrementi alla stessa residuati alla fine della comunione.
Sul punto la giurisprudenza tradizionale e più risalente nel tempo riteneva che nel regime di comunione legale i proventi dell'attività separata dei coniugi entrassero di pieno diritto far parte della comunione immediata, senza che vi fosse la necessità di convertire in acquisti tali proventi (Cass. 9355 del 1997) nè di attendere lo scioglimento della comunione. Si giungeva così a ritenere che costituissero oggetto della comunione de residuo non solo i proventi residuati allo scioglimento ma anche quelli percetti e percipienti rispetto i quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che sono stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per gli investimenti già caduti in comunione.
Questa interpretazione appariva tuttavia frustrare la lettera stessa della norma e la ratio per cui esisteva la comunione de residuo, che nei fatti veniva anticipata allo scioglimento della comunione. In virtù di tale critica la giurisprudenza più recente, attenendosi maggiormente al dettato normativo, ha sostenuto che la comunione de residuo prevista per i proventi dell'attività separata del coniuge si realizza soltanto al momento dello scioglimento della comunione, e limitatamente a quanto effettivamente sussiste nel patrimonio dell'altro coniuge e non a quanto avrebbe potuto dire ivi rinvenirsi ritenendo ad essa destinati ex lege i proventi personali che non siano stati provatamente impiegati per bisogni della famiglia o in acquisti già caduti in comunione.