Le ferie, ovvero: tempo di riposo e non di imprudenze (Nota a Cass. Sez. lav., 25 gennaio 2011, n.1699).

Il lavoratore subordinato è libero di fare quello che vuole durante le ferie; ma ha il dovere di mantenersi in salute e di farsi trovare pronto per la ripresa dell’attività lavorativa. Questo, in sostanza, il disposto dei giudici della Suprema Corte.

Un rapido riassunto dei fatti di causa può aiutare a capire l’apparentemente severa decisione degli ermellini.

Marco A., tranquillo impiegato di banca, ha la passione per l’esotico e, in occasione di una visita in Madagascar, ha la sfortuna di contrarre la malaria ed è perciò costretto ad assentarsi dal lavoro per malattia.

Successivamente, Marco è più volte tornato in Madagascar dove è stato nuovamente colpito dalla medesima malattia incorrendo così in nuove assenze. Da ultimo, sprezzante il rischio per la propria salute, ha chiesto la concessione di un periodo di ferie di due settimane (giustificandosi però sostenendo di doversi assentare per prestare cure alla madre ammalata, non si sa se di malaria o altro). Anche in questo periodo però Marco si è recato in Madagascar dove, evidentemente non ancora immunizzato, si è nuovamente ammalato di malaria.

Pervenuto alla banca il certificato medico recante prognosi di tre mesi, il nostro temerario impiegato si vede licenziato con l’addebito, appunto, di essersi nuovamente recato in Madagascar, dove ha contratto le sue malattie.

Immediato il ricorso del convalescente al Tribunale del lavoro: l’art. 2110 c.c. garantisce al lavoratore malato la conservazione del posto di lavoro per tutto il tempo previsto dal contratto collettivo (ossia fino alla scadenza del c.d. periodo di comporto) e, non essendo ancora trascorso tale periodo, il licenziamento è illegittimo.

Tesi che però, per i motivi che vedremo, non è stata condivisa dal Tribunale adito; e nemmeno dalla Corte d’appello.

Non pago, il lavoratore adisce la Suprema Corte, la quale però non può fare altro che confermare  la decisione dei giudici di merito.

Ecco la motivazione. La Corte esordisce ricordando come il principio di correttezza e buona fede, che investe l’intero rapporto di lavoro, "si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge" e "oltre a costituire uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche qualora il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza" (Cass. n. 14726/2002).

Con tale generalissimo principio va armonizzata la norma prevista dall'art. 2110 cod. civ., in deroga ai principi generali, riversa entro certi limiti sul datore.

Ne consegue che, anche durante il proprio tempo libero, il lavoratore ha perciò il dovere di astenersi dall’adottare comportamenti che possano ledere l'interesse del datore di lavoro alla effettiva e tempestiva ripresa esecuzione della prestazione lavorativa. Pertanto, pur non essendo sindacabile la libertà del lavoratore di utilizzare il periodo di ferie nella maniera che ritiene più opportuna, egli ha comunque l’obbligo di mantenere una condotta tale che non si riveli lesiva dell'interesse del datore di lavoro alla corretta esecuzione della prestazione lavorativa dedotta in contratto.

Non è però questo ciò che si è verificato nel caso in commento.

Infatti il lavoratore non ha dato prova di non avere tenuto una condotta prudente ed oculata, per limitare al minimo i suoi rischi, ed il pregiudizio per il datore. La Corte ha inoltre evidenziato la "pervicacia" della condotta del ricorrente, avuto riguardo alla "prevedibilissima" insorgenza di attacchi acuti di malaria, nonché la "consapevolezza da parte del dipendente della inaccettabilità della sua condotta per il datore di lavoro" tanto che ebbe a motivare, in una occasione, la richiesta di fruizione di ferie (che avrebbe trascorso in Madagascar) con le esigenze di cure della madre ammalata.

Giusto quindi il licenziamento, atteso che la finalità specifica delle ferie di consentire al lavoratore di appagare le sue personali esigenze e di ritemprare le proprie energie, non può essere soddisfatta in modo tale da compromettere, invece, il recupero delle normali energie psico-fisiche e pregiudicare l'aspettativa del datore di lavoro al corretto adempimento della prestazione lavorativa al termine del periodo feriale.