La certificazione dei contratti di lavoro, introdotta dal D.lgs. 276/2003, può essere considerata come un ottimo strumento di tutela per il datore di lavoro da eventuali future pretese del lavoratore in merito alla qualificazione del rapporto dedotto in contratto nonché da eventuali provvedimenti sanzionatori o recuperatori degli istituti previdenziali o dell’Agenzia delle entrate.
Se dal punto di vista processuale le norme del codice di procedura civile garantiscono al lavoratore una forte tutela in termini di effettività e celerità dell’accertamento giurisdizionale dei diritti, il Collegato lavoro (L. 183/2010) è intervenuto a incentivare e ampliare il ventaglio di possibilità di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro, in qualche modo supplendo anche all’abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il nostro ordinamento è incentrato su un modello di welfare che appronta alla luce dei principi solidaristici della Carta costituzionale varie forme di tutela tra cui il sistema degli ammortizzatori sociali il cui finanziamento è costituito dai contributi dei datori di lavoro e in minima misura dei lavoratori.
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lsg. 150/2011 sulla semplificazione dei riti civile, il rito del lavoro si applicherà come modello generale di riferimento al di là dei casi previsti dall’art 409 c.p.c., quindi anche a controversie che esulano dal diritto del lavoro.
L’applicazione di questo rito è comunque subordinata al rispetto dei criteri di competenza e dei principi generali del codice civile, quindi ai limiti indicati dal D.Lsg. 150/2011 all’art 2, comma 1: “Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile”.
Il contratto di apprendistato è un contratto speciale, in quanto -in riferimento alla causa- esso ha ad oggetto non solo lo scambio tra prestazione e retribuzione, ma anche tra attività lavorativa e formazione professionale.
L’INPS, con messaggio del 5 agosto 2011 n. 16045, precisa la natura del diritto all’integrazione salariale nel caso di temporanea sospensione dell’attività lavorativa.
In seguito all’Accordo Quadro del 22-01-2009 è stato riformulato l’assetto della contrattazione collettiva.
Esso nasce dalla necessità di un’economia delocalizzata in cui gli strumenti di articolazione contrattuale devono aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi.
Tale tema risulta fortemente incisivo nella vita del lavoratore in quanto la crisi economica che investe anche il nostro Paese ha portato spesso in primo piano il conflitto tra esigenze di flessibilità del mercato e esigenze di tutela del lavoratore ponendo il dubbio circa la validità dell’apparato delle norme di tutela rispetto al mutato assetto economico.
Nella cooperativa di lavoro il dipendente assume la duplice veste di socio e lavoratore, come sancito dalla L. 142/2001, per porre rimedio alla sovente consuetudine di un rapporto di cooperazione che cela una soggezione molto simile a quella di un rapporto di subordinazione.