Dal momento che ogni attività umana economicamente rilevante può esser oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo la chiave di volta è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 3594 del 14 febbraio 2011 respinge le presunzioni di subordinazione finora indicate dalla giurisprudenza come fondanti la conversione del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro dipendente e afferma come elemento decisivo di valutazione l’accertamento dell’etero-organizzazione.
L’assenza del rischio di impresa, la localizzazione della prestazione, l’osservanza di un orario e la cadenza e misura fissa della retribuzione e persino eventuali controlli non sono ritenuti elementi sufficienti.
Il coordinamento dell’attività posta a oggetto del contratto se non si traduce in un potere conformativo sul contenuto della prestazione non può rilevare come dipendenza diretta e continuativa dall’interesse del datore; occorrono ordini specifici, assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione.
L’esistenza del vincolo di soggezione va valutata con riguardo alla specificità dell’incarico e al modo della sua attuazione.
La soluzione è decisiva in quanto investe il discusso binomio lavoro subordinato-lavoro autonomo e si colloca sul solco delineato dalla precedente pronuncia della Cassazione n. 9812/2008 in tema di lavoro a progetto.
L’inserimento in modo stabile e esclusivo nell’organizzazione con conseguente qualifica di lavoro subordinato comporta che i lavoratori siano considerati dipendenti con tutti i diritti che ne conseguono soprattutto di natura contributiva.
Il lavoro a progetto è considerato un terzo genere: il compenso del collaboratore è assimilato ai redditi da lavoro dipendente, ma questi gestisce autonomamente i tempi e i modi della sua prestazione.
Sin dalla sua genesi il lavoro a progetto è stato sottoposto a specifici limiti per la sua valenza elusiva degli schemi contrattuali tipici.
Il decreto 276/2003 prevede come sanzione per la fraudolenta riduzione dei costi d’impresa, la conversione del rapporto in lavoro subordinato e indeterminato.
Costituire un rapporto di collaborazione rispetto a un rapporto di lavoro subordinato consente di sottrarsi a molteplici oneri previdenziali, nonché contrattuali.
Esonera il datore dal prestare la garanzia della retribuzione nel caso di sospensione della prestazione, non si applicano i vari istituti contrattuali (ferie, permessi, tredicesima, ecc.), non c’è una cadenza prefissata della retribuzione.
Minori anche le garanzie sul profilo estintivo del rapporto potendosi riconoscere una facoltà di recesso sia con specifiche causali di recesso anticipato sia con l’apposizione di clausole risolutive.
Questo perché il lavoro a progetto dovrebbe soddisfare l’esigenza di sfruttare il know how di un individuo che è libero nell’esecuzione di un programma.
Esigua la tutela del lavoratore a progetto cui è riconosciuto solo il diritto a un compenso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro, la paternità delle invenzioni, mentre la sospensione in caso di malattia non comporta la proroga del termine del contratto, eccetto il caso di maternità.
Mentre in capo al collaboratore sussistono i doveri di diligenza, fedeltà e soggezione al potere di coordinamento.
Anche se il lavoratore non si attiva per reclamare i diritti che la subordinazione gli riconosce, sorgono degli obblighi inderogabili quali quelli di natura contributiva indipendentemente dalla volontà delle parti.
Ecco perché il progetto assume un valore sostanziale in quanto garantisce la sussistenza di un rapporto autonomo coordinato.
In carenza di esso è onere del datore provare il progetto; in sua presenza il lavoratore dovrà dimostrare gli estremi della subordinazione.