L’allargamento dell’Unione europea a nuovi Paesi impone una riflessione sull’impatto sul mercato del lavoro e sui flussi migratori. Il Trattato istitutivo prevede in capo al cittadino comunitario il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Tale libertà tuttavia non può coincidere con la libertà di lavorare nella suddetta area geografica dovendosi considerare le diverse situazioni socio-economiche degli Stati membri e la possibilità concreta di inserimento di nuove forze nel tessuto sociale.
Pertanto già con l’adesione degli otto paesi nel 2004 (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro) si sono negoziati accordi di natura flessibile per limitare la circolazione dei lavoratori per sette anni. La circolare 21/2006 del Ministero del Lavoro ha provveduto poi a sopprimere tale regime transitorio.
L’evoluzione normativa ha quindi creato una nuova categoria, quella dei cittadini neocomunitari, che si affianca a quella dei cittadini comunitari, cioè appartenenti ai Paesi del nucleo originario della Ue.
Da ultimo, nel 2007 a seguito dell’ingresso nell’Unione Europea di Romania e Bulgaria i cittadini di tali Stati sono da considerarsi neocomunitari. Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, sussiste un regime transitorio, prorogato di anno in anno e tuttora vigente. L’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso la presentazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione competente di una richiesta di nulla osta. Non sono applicate le quote numeriche.
Lo sportello competente è quello della Provincia dove sarà svolta l’attività lavorativa. Dopo la verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, è rilasciato il nulla osta, che dovrà essere presentato dal lavoratore alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno.
Tale regime non si applica ai settori: Agricoltura e turismo alberghiero; Lavoro domestico e di assistenza alla persona; Edilizio; Metalmeccanico; Dirigenziale e altamente qualificato; Lavoro stagionale. Rimane privo di alcuna limitazione anche il lavoro autonomo. Sono da ricomprendersi in tale ambito derogatorio sicuramente le forme di collaborazione a progetto. In tal caso si applicano le previsioni del D. Lgs n. 30/2007 come successivamente definito dalla circolare del Ministero del lavoro 19/2007. Il decreto ha abolito la carta di soggiorno per i cittadini U.E. e previsto, a decorrere dall'11 aprile 2007, la semplice iscrizione anagrafica presso il Comune per chi soggiorna in Italia per più di tre mesi.
Condizione necessaria è l’esercizio di un’attività lavorativa o in via alternativa la disponibilità di risorse economiche e il possesso di un’assicurazione sanitaria, oppure ancora l’iscrizione a un corso di studio o formazione professionale. Questo affinché il flusso migratorio non sia un onere per lo Stato di accoglienza dovendo il cittadino comunitario essere un soggetto economicamente autonomo. Il diritto di soggiorno diviene permanente dopo 5 anni continuativi di presenza nello Stato membro.
Per un periodo non superiore a tre mesi si può soggiornare senza alcuna condizione o formalità, fatto salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio rilasciato da altro Stato membro. In tal caso si parla di diritto di ingresso.