L’ infortunio in itinere si verifica nel tragitto da casa del lavoratore al luogo di lavoro e viceversa, in quanto tipica attività funzionalmente collegata alla vera e propria prestazione di lavoro (Cass. 253/2001).
L’istituto è ora espressamente regolato dall’art 12 del decreto 38/2000 intervenuto a modificare il testo unico in materia del 1965 n. 1124, ma già nel 1998 la Cassazione con la sentenza n. 12122 ne delinea il fondamento nel caso di situazioni che, pur potendo teoricamente riguardare la generalità degli utenti della pubblica strada, siano collegate a determinate ed inconsuete circostanze (quali le condizioni meteorologiche particolarmente negative) e comportino un rischio aggravato che l'assicurato è obbligato ad affrontare proprio per necessità dovute all'espletamento del suo lavoro.
A norma del testo unico del 1965 è riconosciuto al lavoratore un indennizzo da parte dell’Inail qualora ricorrano i requisiti dell’occasione di lavoro, della causa violenta e del danno.
La causa violenta è quella causa che agisce repentinamente e il danno è sia quello biologico sia quello economico inteso il primo come pregiudizio alla vita relazionale dell’individuo e il secondo nella perdita o riduzione della capacità di lavoro.
Il concetto invece di occasione di lavoro è stato ed è oggetto di attente riflessioni da parte della giurisprudenza.
Nella nozione di occasione di lavoro rientrano tutti quei fatti anche se straordinari e imprevedibili collegati con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Si esclude la rilevanza nel caso di rischio elettivo e in caso di dolo del lavoratore. La colpa esclusiva del lavoratore non osta all'operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (Cassazione civile , sez. lav., 04 dicembre 2001 , n. 15312).
Nella sentenza 24 settembre 2010, n.20221 (così già Cassazione civile , sez. lav., 08 giugno 2005 , n. 11950) la Suprema Corte ha ribadito che per rischio elettivo si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dalla prestazione lavorativa, esercitata o intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali. Idonea, quindi a interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.
In materia di infortunio in itinere, la scelta abituale di un percorso, anche se non il più breve, non costituisce un’ipotesi di rischio elettivo e, pertanto, l’infortunio verificatosi nel tragitto casa lavoro deve essere risarcito dall’Inail.
Di diverso avviso è la sentenza del 22 settembre 2010, n.19937.
Altro fattore da considerare è l’utilizzo del mezzo proprio. Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 17752 del 29.07.2010, il lavoratore che si reca a lavoro usando un mezzo proprio per dimezzare i tempi di percorrenza e bilanciare così le sue esigenze lavorative con quelle familiari, quando invece potrebbe usare i mezzi pubblici, non ha diritto all'indennizzo per infortunio in itinere.
Infatti la stessa Corte con sent. 23 aprile 2004, n. 7717 sancisce che l’indennizzabilità è legata alla necessità dell'uso del veicolo privato.
Il prestatore si può servire anche dei mezzi propri secondo gli standard comportamentali in rapporto con le esigenze familiari e con la maggior efficienza del lavoro. (Cass. 190/2002; Cass. 10750/2001).
Il canone è quello della prudenza: pertanto non è possibile far rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni in itinere una serie di condotte improntate a maggiore comodità - o minori disagi - laddove non vi sia una vera e propria necessità (Cassazione civile , sez. lav., 17 gennaio 2007 , n. 995).
L’infortunio è escluso inoltre nel caso di violazione del codice della strada, d’interruzione del percorso o di deviazione per cause estranee al lavoro.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 17511 del 27-07-10 afferma che il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo, se lo spostamento è funzionale alla prestazione.
Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi: interruzioni o deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; interruzioni o deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore o per esigenze essenziali ed improrogabili o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti, quale per esempio prestare soccorso a vittime di incidente stradale.
Con ordinanza n. 1 del 10 gennaio 2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato che le brevi soste che non espongono l'assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità non interrompono il nesso causale tra lavoro e infortunio e non escludono l'indennizzabilità dello stesso.
La sentenza della Cassazione n. 11417/09 dichiara infatti che "solo il comportamento abnorme esclude l'infortunio in itinere".
Infine l'infortunio in itinere, per essere considerato tale, deve verificarsi nella pubblica strada e comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali (Corte di Cassazione nella sentenza n. 10028/2010).