Nell'ambito dei delitti contro la famiglia, l'art. 572 c.p. punisce l'ipotesi di maltrattamenti in famiglia o sui fanciulli, fattispecie che si configura quando taluno maltratta una persona della famiglia, un minore degli anni 14 o una persona sottoposta alla sua autorità, a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero quell'esercizio di una professione o di un'arte.
Il bene giuridico protetto dalla norma può ravvisarsi non soltanto nella famiglia e nel superiore interesse dello Stato alla salvaguardia e alla protezione della stessa ma anche nella difesa dell'incolumità fisica e psichica e della dignità delle persone richiamate dalla norma.
L'elemento oggettivo del reato è costituito da una condotta sistematica e programmatica di vessazione e prevaricazione fisica e psicologica nei confronti della vittima, tale da rendere insopportabile la convivenza, perché dolorosa e umiliante; i maltrattamenti possono consistere in atti privativi della libertà, di scherno continuo e di asservimento, che determinino uno stato di avvilimento in grado di segnare il decoro e la dignità della persona.
Affinché si configuri il reato di maltrattamenti è sufficiente il dolo generico in capo all’agente, che si esprime nella consapevolezza di insistere in un'attività vessatoria e insofferente nei confronti della persona cui è diretta; per quanto non sia necessario individuare un disegno criminoso unitario relativo al complesso di azioni, la legge richiede espressa coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi dell'integrità fisica e della libertà o della dignità della vittima, che nel loro complesso, superano il particolarismo delle singole condotte, ancorché punibili, e assumono rilevanza penale nella loro volontà e struttura unitaria.
Pertanto il reato di maltrattamenti è un'ipotesi di reato necessariamente abituale; esso non può risolversi in sporadici episodi di violenza o condotte occasionali, i quali, se non collegati tra loro dal vincolo della abitualità, possono al più essere puniti laddove costituiscano singole ipotesi di reato.
Trattandosi di un reato necessariamente abituale, ove la reiterazione dei fatti lesivi costituisce elemento oggettivo del reato, che lo scrimina dalle singole ipotesi delittuose poste in essere, i comportamenti lesivi devono essere la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile (Cass. 37019/2003); pertanto, qualora la condotta delittuosa si sia limitata ad uno o a sporadici atti lesivi nei confronti della vittima, l’imputazione per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. dovrà essere respinta integralmente per lasciare spazio eventualmente, e su iniziativa del Pubblico Ministero procedente, alla contestazione dell'ipotesi di reato corrispondente.
Non osta invece alla contestazione del reato de quo la circostanza che la condotta lesiva sia posta in essere ai danni di un convivente; non soltanto la vittima non deve essere necessariamente in rapporto familiare con l'agente ma neppure sono presupposti imprescindibili la coabitazione o la convivenza, bastando soltanto l'esistenza di una relazione più o meno continuativa.
Consolidando un orientamento assolutamente prevalente, la Corte di Cassazione ha recentemente sostenuto, qualificando come “famiglia di fatto” una convivenza con figli di durata ultradecennale, che non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una convivente more uxorio, atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 c.p. alla famiglia deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo.