Affrontiamo una problematica spesso trascurata che riguarda ciò che avviene tra le “intime” mura domestiche, ovvero quando si giunge a far uso della forza per imporre alla moglie rapporti sessuali. In molti casi, questa spiacevole situazione viene vista quasi come un problema di coppia e non tanto quale forma di imposizione che può sfociare in una fattispecie delittuosa.
Nel numero di oggi tocchiamo un argomento che potremmo definire “ludico”, ma che a conti fatti, potrebbe comportare problemi con la giustizia trattandosi di un vero e proprio reato, ovvero l’apportare modifiche alle consolle per videogames.
Rientrano, infatti, nella fattispecie penale tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile l’elusione delle misure tecnologiche di protezione apposte su materiali od opere protette dal diritto d'autore, non richiedendo la norma incriminatrice la loro diretta apposizione sulle opere o sui materiali tutelati.
Come sempre il tutto trae spunto da una sentenza della cassazione penale datata marzo 2011 (Cass., sez. III, 7 marzo 2011, n. 8791).
Il decreto legge n. 11 del 23-02-2009, convertito in Legge 23-04-2009 n. 38, recependo un’esigenza particolarmente avvertita e non più procrastinabile, ha introdotto nel nostro ordinamento, all'art. 612 bis c.p., il reato di atti persecutori. Come è noto, integra gli estremi di questa nuova fattispecie criminosa la reiterazione di condotte moleste ed invasive della vita di un altro soggetto, tali da ridurre la vittima in uno stato di soggezione psicologica che possa sfociare in un perdurante stato d’ansia o di paura, di timore per l’incolumità propria o dei propri congiunti, o nel cambiamento delle proprie abitudini di vita.
Di seguito pubblichiamo le tracce di diritto penale assegnate in data 15 dicembre 2010 all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato.
In questo numero affrontiamo un problema assai diffuso che spesso cagiona incidenti ai danni della comunità, ovvero la mancanza di manutenzione e di cura delle strutture pubbliche (c.d. insidie stradali).
Il reato di furto è compiutamente disciplinato tra i delitti posti a tutela del patrimonio agli artt. 624, 624-bis (nel caso di furto in abitazione e con strappo) e 625 (circostanze aggravanti) c.p.
Dopo gli innumerevoli casi attinenti l’annoso problema del rapporto tra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 213, comma 4, C.d.S. e il reato di danneggiamento e sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.), la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che quando si circola abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S., si integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal medesimo art. 213, comma 4, e non anche l'ipotesi di reato (art. 334) prevista dal codice penale.
Tra i delitti che offendono il patrimonio, l’art. 633 c.p. punisce l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.