Multa annullata: il Comune è condannato alle spese anche quando il cittadino sta in giudizio da solo

Cari lettori, nell’odierno numero trattiamo il caso dell’ennesimo ricorso avverso un verbale di contravvenzione, da cui è emerso che nessuna compensazione delle spese ci può essere se l'annullamento del verbale avviene per vizi formali. Tanto dispone una recentissima sentenza della Seconda Sezione Civile della Cassazione 8 aprile 2011, n. 8114.

Il verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) può risultare illegittimo sia a causa di vizi formali che per vizi sostanziali. In realtà non sussiste una scala di minore o maggiore rilevanza, non potendosi di certo sostenere che i vizi appartenenti alla prima categoria siano più lievi di quelli della seconda.

Ne consegue che l'accoglimento del ricorso avverso un verbale di contestazione per violazione al predetto C.d.S., soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio, non può considerarsi un giustificato motivo per compensare le spese del giudizio.

La vicenda nasce dinanzi al Giudice di pace di Roma ove è stato impugnato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada del 2006.

Il Giudice di pace, con sentenza n. 25799 del 2007, ha accolto la domanda, annullato il verbale opposto e compensato tra le parti le spese di lite.

Il capo relativo alle spese è stato fatto oggetto di gravame da parte della ricorrente. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6218 in data 17 marzo 2009, ha rigettato l’appello e compensato tra le parti le spese del grado.

Il Tribunale ha rilevato che i giustificati motivi per la compensazione da parte del giudice di primo grado - non esplicitati nella pronuncia del primo giudice - andavano individuati: nel fatto che il ricorso era stato accolto soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio; nel modesto valore della vertenza; nella facoltà della parte di stare in giudizio personalmente.
Per la cassazione di tale sentenza la parte ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi. L’intimato Comune ha resistito con controricorso.

I giusti motivi di compensazione individuati dal Tribunale sono illogici e privi di consistenza e sono affidati ad una motivazione apparente.

Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada, infatti, può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria, come già sopra chiarito, non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell’ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione.

Là dove - come nella specie - venga in considerazione la legittimità del procedimento sanzionatorio, il modesto valore della controversia non è di per sé giustificativo della compensazione, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna alle spese.

Infine, non può essere imputato a colpa della parte che ha adito il giudice proponendo l’opposizione a verbale il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente, giacché il cittadino, con l’adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall’ordinamento e garantiti dalla Carta costituzionale.

Ennesima sentenza a favore del ricorrente, dunque, che dissente con forza riguardo agli abusi posti in essere da parte della P.A. nel comminare verbali di contravvenzione senza controllo.

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