Con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale può disporre l’obbligo, in capo ad uno dei coniugi, di corrispondere periodicamente all’altro, purché privo di mezzi adeguati, l’assegno c.d. divorzile.
Il 6 ottobre 2011 entrerà in vigore il Decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011.
Il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampiamente dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, quanto alla portata applicativa della previsione normativa ed alla concreta risarcibilità dei pregiudizi, diversamente denominati a titolo puramente descrittivo.
Il codice civile appresta una serie di strumenti a tutela degli interessi dei creditori in ipotesi di atti posti in essere in pregiudizio delle loro ragioni.
La tutela de qua risponde alla ratio di preservare l’integrità del patrimonio del debitore al fine di garantire il creditore circa la solvibilità del primo e la possibilità di un sicuro adempimento dell’obbligazione.
In materia di revocatoria fallimentare si segnala un’altra recente pronuncia della Corte di Cassazione, sezione prima, sentenza del 29.7.2011 n.16737.
Il quesito di diritto formulato dalla parte ricorrente è il seguente: “si chiede se l’attribuzione di una provvisoria esecutività ad una pronuncia di revoca fallimentare di pagamenti e di affermazione dell’obbligo di restituzione del convenuto, ancora sub judice per essere stata la dichiarazione di revoca impugnata in appello, e quindi prima che faccia stato tra le parti ad ogni effetto la pronuncia costitutiva di revoca dalla quale dipenderà l’obbligazione restitutoria, comporti o meno la violazione degli artt.2908 e 2909 c.c., art.474 c.p.c., e L.F., art.67, e, di conseguenza, una falsa applicazione della norma dell’art.282 c.p.c.”.
Il termine di sei mesi per proporre il ricorso per "equa riparazione" di cui alla legge Pinto 24 marzo 2001, n. 89, quale effetto della violazione del termine di ragionevole durata del processo, deve indendersi assoggettato alla regola generale della sospensione nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre).
In tema di azione revocatoria fallimentare è intervenuta una recente pronuncia della Corte di Cassazione sez. I, sentenza 01.09.2011 n° 17995, che affronta la particolare questione del rapporto tra contratto preliminare ed azione revocatoria e, nello specifico, risolve il problema relativo a quale dei due atti debba essere assoggettato alla relativa azione.
La tematica assume importanti riflessi pratici nell’ambito dell’attività svolta dal Curatore Fallimentare, in particolare nell’individuazione dei presupposti di legge per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 67 L.F.
La legge 24 marzo 2001, n. 89, detta comunemente “legge Pinto”, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di esperire un ricorso per ottenere un indennizzo per i danni causati dall’eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari, cioè per un processo troppo lungo.