E' nulla la sentenza nella quale vi è un insanabile contrasto tra motivazioni e dispositivo, che non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza tra le affermazioni contenute nella decisione.
Con la sentenza del 23 maggio 2011, n. 11299, la Cassazione ha accolto il ricorso di una società che s'era vista rigettare l'appello sulla base di un dispositivo diametralmente contrario alle motivazioni contenute nella sentenza.
Infatti nella motivazione della sentenza i giudici di appello ritenevano fondati i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, affermando esplicitamente che erano sufficienti a fondare l'accoglimento dell'appello principale. Ciononostante, in chiara contraddizione con il contenuto della motivazione, che affermava la fondatezza dell'appello principale, con il dispositivo della sentenza la Corte di Appello rigettava l'appello della ricorrente.
La Cassazione ha così sostenuto che "la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza ne determina la nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2 (Cass. 3528/1997; 11.895/1995; 5808/1995; 7671/1995; 2281/1992)".
"Nel caso di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo non è infatti consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, nè può farsi ricorso alla interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della medesima.