Il termine di sei mesi per proporre il ricorso per "equa riparazione" di cui alla legge Pinto 24 marzo 2001, n. 89, quale effetto della violazione del termine di ragionevole durata del processo, deve indendersi assoggettato alla regola generale della sospensione nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare infatti che "tra i termini per i quali l'art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno compresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso. Detta sospensione si applica - pertanto - anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 l. 24 marzo 2001 n. 89 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo" (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22242).
L'arresto è conforme all'unico precedente della suprema Corte, ovvero in Cass. 11 marzo 2009, n. 5895.