La successione necessaria e la lesione di legittima

Nel nostro regime successorio la legge riserva a determinati soggetti una quota di eredità che non può essere ridotta in nessun caso, nemmeno dalla persona della cui eredità si tratta.

Le persone a favore delle quali la legge riserva questa quota necessaria sono il coniuge, i figli legittimi e naturali (i figli adottivi sono equiparati ai legittimi) e gli ascendenti legittimi (art. 536 c.c.). Le quote riservate a questi soggetti sono stabilite dagli artt. 537 e segg. del codice civile e variano in relazione al tipo di concorso dei successibili.

Se il de cuius lascia un figlio solo, a questi sarà riservata la metà del patrimonio; se i figli sono più di uno, la quota a loro destinata è di due terzi, da dividere in parti uguali. Per il solo coniuge, in assenza di figli, è riservata la metà del patrimonio; se in concorso vi sono anche degli ascendenti, a questi va un quarto dell'asse ereditario.

In caso di concorso del coniuge con i figli, se il figlio è uno solo essi avranno rispettivamente un terzo del relitto, se sono più d'uno, al coniuge è riservato un quarto del patrimonio mentre ai figli la quota complessiva della metà.

Se tra i legittimari sono rimasti solamente gli ascendenti essi accederanno ad un terzo del patrimonio.

Può accadere che la quota riservata a questi soggetti sia lesa nell'ammontare in quanto gli eredi legittimari succedono in concorso con altri successibili, ovvero in quanto le disposizioni testamentarie eccedono la quota residua di cui il de cuius poteva disporre, ovvero perchè le donazioni effettuate dal de cuius in vita, considerate dal legislatore come vere e proprie anticipazioni sulla successione, hanno inciso oltre la quota residua di cui il testatore poteva disporre.

Nel primo caso, quando vi è concorso dei legittimari con altri successibili (si rammenti che in presenza di figli non potranno accedere all'eredità altri successibili) le quote di questi ultimi andranno proporzionalmente ridotte sino a raggiungere la quota di riserva spettante ai legittimari.

Quando invece la lesione di legittima avviene in virtù di disposizioni testamentarie oppure a causa di atti di liberalità effettuati in vita, sarà necessario proporre in giudizio azione di riduzione, tesa a ricostruire fittiziamente l'asse ereditario, richiamando, se necessario, i beni donati ai legittimari e/o ai terzi.