La rescissione del contratto: rimedi esperibili e contratto c.d. usurario

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Gli artt. 1447 e ss del codice civile disciplinano la rescissione del contratto, figura alquanto discussa, rispetto alla quale, infatti, si dubita se si tratti di un contratto invalido, in particolare se si tratti di contratto annullabile per un vizio del consenso analogo alla violenza morale.

Orbene, vi sono talune analogie con la figura dell’annullabilità tanto dal punto di vista dinamico quanto dal punto di vista statico. Dal primo angolo di analisi , infatti, l’azione di rescissione è soggetta a prescrizione e può essere fatta esperita solo dal soggetto nel cui interesse è posta ( c.d. legittimazione relativa),  dal secondo punto di vista si può osservare come si tratti di un vizio genetico e non strutturale. Sul piano disciplinare, però , le differenze sono notevoli. Se è vero che anche il contratto rescindibile produce medio tempore degli effetti provvisori finché non intervenga la sentenza  (costitutiva) che pronunci la rescissione ( con efficacia  retroattiva), è pur vero che il contratto rescindibile consolida i propri effetti solo con la prescrizione dell’azione di rescissione. Non è infatti ammissibile una convalida del contratto rescindibile (art. 1451 c.c.), differentemente dal contratto annullabile che , invece, è pacificamente convalidabile. Ciò si spiega in virtù della funzione della rescissione che è quella di tutelare l’equilibrio oggettivo del contratto sotto il profilo dell’equità piuttosto che l’effettiva volontà di vincolarsi. La non convalidabilità del contratto rescindibile implica altresì l’irrinunciabilità dell’azione di rescissione. Per questo motivo si discute se sia ammissibile una transazione avente ad oggetto il contratto rescindibile. Secondo una prima opzione interpretativa la risposta è negativa , poiché la transazione implicherebbe una sia pur parziale rinunzia all’azione rescissoria. Una diversa tesi , invece, ritiene ammissibile la transazione considerato che la stessa è contratto del tutto autonomo rispetto al contratto rescindibile. In verità sembra che i due orientamenti possano comporsi ove si inquadri la transazione nell’ambito dell’art. 1450 c.c. quale offerta di riconduzione ad equità del contratto attraverso la quale la parte non in stato di bisogno o pericolo può evitare la rescissione. Tuttavia, in tal modo non si sarà più di fronte ad una transazione bensì rispetto ad una diversa fattispecie rispetto alla quale non è applicabile la disciplina propria della transazione.

Nella valutazione dell’idoneità dell’offerta ad eliminare lo squilibrio non rileva la volontà del danneggiato conformemente alla funzione propria della rescissione, ma solo che l’offerta sia tale da eliminare in assoluto lo squilibrio e non già a ricondurlo al di sotto della metà. Discussa è la natura dell’offerta di cui all’art. 1450 c.c., una prima tesi ritiene che essa ha natura processuale e , dunque, si tratta di eccezione di parte con cui si blocca la pretesa attorea, altra tesi ritiene che essa ha natura sostanziale e distingue a seconda che sia fatta in giudizio ovvero stragiudizialmente. Nel primo caso si tratta di controdomanda sempre proponibile fintantoché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, nel secondo caso , invece, si tratta di negozio giuridico unilaterale indirizzato al danneggiato e rispetto al quale il giudice sarà adito solo laddove si contesti l’idoneità dell’offerta ad eliminare lo squilibrio. Il giudice tuttavia potrà solo pronunciarsi su tale idoneità ma non potrà modificare o integrare l’offerta , salvo che ne sia espressamente richiesto dalle parti.

Quanto alla tutela dei terzi essa sembra essere davvero ampia , considerato che gli acquisti fatti da costoro sono garantiti quantunque fatti in mala fede e a titolo gratuito purché l’acquisto sia stato trascritto prima della trascrizione della domanda di rescissione. E’ evidente dunque la diversità disciplinare tra la rescissione e l’annullamento del contratto, ciò che però non vale ancora ad escludere il dubbio circa la configurabilità della rescissione come un terzo genere di negozio invalido accanto al negozio nullo e al negozio annullabile. La difficoltà è acuita ancor di più dal fatto che l’istituto de quo investe delle fattispecie non del tutto omogenee fra loro, e cioè il contratto concluso in stato di pericolo e il contratto concluso in stato di bisogno.

Il contratto concluso in stato di pericolo è disciplinato dall’art. 1447c.c. che ne prevede la rescindibilità subordinatamente alla ricorrenza di tre requisiti: lo stato di pericolo dell’un contraente, la conoscenza e l’approfittamento di tale stato ad opera dell’altro contraente, l’iniquità delle condizioni contrattuali. A titolo esemplificativo si pensi al contratto stipulato da un individuo al fine di salvare la vita del proprio figlio riparato in un rifugio alpino. Un tale contratto può esser certamente voluto in sé considerato, ma può non esserne voluto il contenuto allorquando colui che presta l’opera di salvataggio approfitti della situazioni per pattuire condizioni del tutto inique. Ecco che il rimedio di cui all’art. 1447 c.c. mira a salvaguardare non tanto la libertà di autodeterminazione negoziale quanto piuttosto l’equilibrio tra le prestazioni. Lo stato di necessità di cui all’art. 1447 c.c. presenta talune analogie con lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., in particolare esso deve essere attuale e riguardare la persona, deve essere grave, causalmente efficiente rispetto alla conclusione del contratto a condizioni inique, e rileva anche ove sia solo supposto. Tuttavia la differenza emerge con chiarezza sul piano funzionale ove si tenga conto che lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. è causa di esclusione dell’antigiuridicità mentre lo stato di necessità di cui all’art. 1447 c.c. permette la rescissione del contratto concluso a condizioni inique, sicché non è necessaria l’inevitabilità dello stato di pericolo né che lo stesso non sia stato cagionato dal contraente che lo subisce, né è necessario che vi sia proporzionalità fra il comportamento di chi lo subisce e lo stato di pericolo stesso. E’ altresì necessario la conoscenza dello stato di pericolo da parte del terzo e l’iniquità delle condizioni dell’obbligazione quale sproporzione tra le prestazioni da valutarsi ad una stregua tecnica-obiettiva. Il giudice, peraltro, avuto riguardo alle circostanze concrete, può assegnare alla controparte un equo compenso per l’opera prestata ( art. 1447, comma 2) .L’ambito applicativo della fattispecie sembra riguardare qualsiasi contratto, ma una diversa tesi limita lo spettro applicativo della fattispecie ai soli contratti d’opera posto che lo stato di pericolo implicherebbe sempre e comunque un’operazione di salvataggio.

L’art. 1448 c.c. disciplina il contratto concluso in stato di bisogno rescindibile purché sussista oltre allo stato di  bisogno, una lesione ultra dimidium e il consapevole approfittamento ad opera del terzo. Si pensi al contratto concluso da chi avendo perso tutto al casinò , vende la propria abitazione ad un prezzo inferiore alla metà del valore effettivo pur di reperire liquidità ed il terzo, consapevole del bisogno in cui verte la controparte, ne approfitta per concludere il contratto a condizioni evidentemente inique.  I tre requisiti, e cioè lo stato di bisogno, la lesione ultra dimidium e il consapevole approfittamento sono pacificamente intesi come tutti necessari e senza alcun rapporto di subordinazione, sicché il negativo accertamento di uno di essi renderà superfluo l’accertamento degli altri dovendo sussistere tutti e tre gli elementi. Esulano dall’ambito applicativo della fattispecie i contratti aleatori, laddove cioè lo squilibrio sia conseguenza dell’alea assunta su di sé dal contraente in modo consapevole e in conseguenza della quale ha subito un danno ma avrebbe potuto pure conseguire un vantaggio. E’, tuttavia, fatta salva l’ipotesi in cui lo squilibrio non si riconnetta all’alea contrattuale. Per quanto riguarda i contratti di divisione l’art. 763 , comma1, c.c. stabilisce che il contratto non è rescindibile se la lesione non eccede di oltre un quarto.  Lo stato di bisogno vale ad indicare una difficoltà economica anche temporanea ovvero la mancanza di liquidità o di altro bene diverso dal denaro, riconducibile anche a particolari condizioni ambientali ( si pensi ad un contesto mafioso ). Lo stato di bisogno può essere anche indiretto e cioè riferirsi ad un familiare o ad altre persone con cui vi è uno stretto legame. Lo stato di bisogno deve essere eziologicamente determinante rispetto alla sproporzione tra le prestazioni e,diversamente dallo stato di pericolo, ha riguardo ad interessi patrimoniali mentre lo stato di pericolo ha riguardo ad interessi personali, inoltre  lo stato di bisogno deve essere effettivo e non già solo supposto. Occorre  poi la c.d. lesione ultra dimidium che vale ancor di più ad accentuare la funzione della rescissione quale rimedio ad uno squilibrio oggettivo afferente il sinallagma . Essa sussiste quando il danneggiato effettua una prestazione superiore al doppio della controprestazione avuto riguardo al momento della conclusione del contratto e purché tale squilibrio perduri fino alla proposizione della domanda. La sussistenza di tale elemento è molto importante in quanto, benché sia necessaria la ricorrenza di tutti e tre i requisiti richiesti dalla legge, in mancanza di prove dirette concernenti gli altri elementi, la dimostrazione della lesione ultra dimidium assume valenza presuntiva rispetto ad essi, in particolare rispetto al consapevole approfittamento dello stato di bisogno. Tale ultimo requisito consiste nella consapevolezza dello stato di bisogno che abbia costituito la spinta psicologica a contrarre. Si discute , però, se sia sufficiente la mera conoscenza dello stato di bisogno, ovvero se sia necessaria l’intenzione specifica di avvantaggiarsi dello stato di bisogno. In giurisprudenza si ritiene sufficiente il contegno passivo di chi conoscendo la situazione di bisogno procede comunque alla conclusione del contratto, mentre non rileva che l’offerta provenga dallo stesso soggetto in stato di bisogno , né che il bisognoso non sia stato indotto in errore.


Si determina così una certa interferenza fra rescissione  ed usura, tra il profilo civilistico e quello penale della fattispecie. Dunque si deve distinguere fra l’ipotesi in cui vi sia la generica consapevolezza del bisogno che legittima all’azione di rescissione di cui all’art. 1448 c.c. e l’ipotesi in cui vi sia lo specifico intento depredatorio incidente sulla volontà del bisognoso che implica l’usurarietà del contratto. La distinzione emerge con maggior chiarezza a seguito della legge n.108/96 che ha configurato un’usura di tipo oggettivo.

Inizialmente , infatti, vi era una certa coincidenza tra l’usura propria del diritto civile legittimante la rescissione e l’usura penalmente rilevante. Si richiedeva , infatti, la ricorrenza dello stato di bisogno della vittima, il superamento dei tassi di interessi normalmente praticati per operazioni similari nonché il consapevole approfittamento. Dunque un’usura di tipo soggettivo. La difficoltà di individuare stati soggettivi come il consapevole approfittamento spinsero la giurisprudenza prima e il legislatore poi ad optare per un’usura in senso oggettivo, dipendente cioè unicamente dal superamento dei tassi soglia trimestralmente individuati con decreto ministeriale al di là della situazione di bisogno e dell’approfittamento della stessa. Quindi, mentre la vicenda rescissoria esige la ricorrenza dei tre requisiti anzidetti, e ha dunque carattere soggettivo, l’usura a seguito della legge n.108 del 1996 ha ormai carattere oggettivo, dipendendo esclusivamente dal superamento dei tassi soglia. Ciò detto si pone il problema dei rimedi esperibili in sede civile a fronte del contratto usurario. Il contratto usurario esige lo scambio  di denaro o altra utilità accompagnato da interessi o vantaggi usurari, pertanto l’usurarietà può riguardare non solo gli interessi, quale prestazione pecuniaria  periodica, ma anche altro vantaggio avente carattere immediato, cioè corrisposto subito ed in un’unica soluzione, non periodicamente, si pensi ad una compravendita avente carattere usurario. Orbene, qualora l’usurarietà si riferisca agli interessi, il legislatore interviene con l’art. 1815 c.c. il quale nella sua versione originaria sanzionava il carattere usurario degli interessi prevedendo la corresponsione degli stessi ma nell’ammontare determinato dal tasso legale.

Oggi, invece, a seguito della legge n.108 del 1996, si sanziona il patto usuraio con la nullità dello stesso e la gratuità del contratto, cioè escludendo la corresponsione di qualsiasi interesse anche nell’ammontare che dovesse derivare dall’applicazione del tasso legale. Questo viene incontro all’esigenza di chi ha bisogno di reperire liquidità e favorisce la denunzia del reato. Qualora il carattere usurario del contratto dovesse riguardare non già la corresponsione di interessi ma un altro diverso vantaggio avente carattere immediato, sorgono diversi contrasti in ordine ai rimedi esperibili. Secondo una prima tesi, il contratto usurario sarebbe un reato in contratto, cioè il legislatore vieterebbe non il contratto in sé, bensì le modalità di conclusione del contratto, in particolare il comportamento di uno dei contraenti nella conclusione del contratto che si situa a livello di motivo individuale e che ha spinto lo stesso contraente a concludere il contratto approfittando della situazione di bisogno dell’altra parte inducendo la stessa  in un errore nel procedimento di formazione della volontà.

Aderendo a questa impostazione il contratto è annullabile per la sussistenza di un vizio del consenso assimilabile al dolo ex art. 1439 c.c. Questa tesi però suscita numerose perplessità in quanto nel contratto usarario la principale esigenza da tutelare è, piuttosto che la libertà di autodeterminazione negoziale, l’obiettivo equilibrio sinallagmatico rispetto al quale l’annullamento, quale rimedio funzionale ad un vizio del volere, non sembra essere il più adeguato.  Inoltre ne risulterebbe una tutela limitata del danneggiato considerata la prescrittibilità dell’azione e il carattere relativo della legittimazione ad agire in giudizio.

Una seconda impostazione , invece, fa notare che il contratto usurario in realtà è un reato-contratto in cui è vietato il contratto in sé, non il comportamento di una sola delle parti, bensì il comportamento di ambo le parti. Infatti il motivo per cui il contratto è concluso non è proprio del solo usuraio ma anche della parte danneggiata ed è la ragione determinante la conclusione del contratto. Questo giustifica la nullità del contratto per illiceità del motivo comune ad entrambe le parti e determinante la conclusione del contratto così come risulta dall’art. 1418, comma 2, c.c. Secondo questa impostazione, dunque, il danneggiato avrebbe dalla sua l’azione di nullità che lo tutela certamente in modo più efficace vista l’imprescrittibilità della stessa e il carattere assoluto della legittimazione ad agire in giudizio.

Un diverso orientamento, invece, ritiene di escludere la strada della nullità  in virtù dell’esistenza di una sanzione tipica, cioè la rescissione ciò che esclude la nullità per violazione del buon costume ovvero una nullità relativa da violazione della norma. Tuttavia ove si aderisse integralmente a quest’ultima impostazione si perverrebbe ad una situazione paradossale. Infatti, come detto, il contratto rescindibile e il contratto usurario  sono strutturalmente diversi, pertanto è possibile che il contratto sia rescindibile ma non usuraio, è possibile cioè che non sia superato il tasso soglia ma sussistano i requisiti richiesti dall’art. 1448 c.c. per la rescissione. In questo caso il contratto sarebbe rescindibile, ma qualora vi si aggiungessero i requisiti di cui all’art. 1448 c.c., e cioè lo stato di bisogno, la lesione ultra dimidium e il consapevole approfittamento del terzo, la posizione del danneggiato anziché essere ulteriormente agevolata, sarebbe invece meno tutelata poiché egli potrebbe far valere le proprie ragioni attraverso l’azione di rescissione che , diversamente da quella di nullità, ha carattere relativo e prescrittibile.

In realtà questi dubbi non hanno ragione di sussistere poiché anche a seguito della legge n.108 del 1996 residua comunque un’usura c.d. concreta. Infatti si ritiene che anche laddove non sia stato superato il tasso-soglia possa comunque residuare il reato di usura ove avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e in particolare  al tasso medio degli interessi o ai vantaggi normalmente conseguenti ad operazioni similari, sia da ritenersi che vi sia stato un approfittamento della situazione di bisogno in cui versava la controparte. Dunque la presenza dei requisiti del propri del contratto rescindibile non vale ad escludere l’usurarietà del contratto, accertata la quale invece il contratto sarà nullo e il danneggiato potrà ottenere comunque il riequilibrio delle posizioni contrattuali richiedendo il risarcimento del danno alla luce del combinato disposto tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 185 c.p. Ove non si ravvisabile il reato di usura invece il danneggiato potrà far valere le sue ragioni attraverso l’azione di rescissione sempre che ne sussistano tutti presupposti richiesti dall’art. 1448 c.c.