La rescissione del contratto: rimedi esperibili e contratto c.d. usurario - Seconda parte

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Si determina così una certa interferenza fra rescissione  ed usura, tra il profilo civilistico e quello penale della fattispecie. Dunque si deve distinguere fra l’ipotesi in cui vi sia la generica consapevolezza del bisogno che legittima all’azione di rescissione di cui all’art. 1448 c.c. e l’ipotesi in cui vi sia lo specifico intento depredatorio incidente sulla volontà del bisognoso che implica l’usurarietà del contratto. La distinzione emerge con maggior chiarezza a seguito della legge n.108/96 che ha configurato un’usura di tipo oggettivo.

Inizialmente , infatti, vi era una certa coincidenza tra l’usura propria del diritto civile legittimante la rescissione e l’usura penalmente rilevante. Si richiedeva , infatti, la ricorrenza dello stato di bisogno della vittima, il superamento dei tassi di interessi normalmente praticati per operazioni similari nonché il consapevole approfittamento. Dunque un’usura di tipo soggettivo. La difficoltà di individuare stati soggettivi come il consapevole approfittamento spinsero la giurisprudenza prima e il legislatore poi ad optare per un’usura in senso oggettivo, dipendente cioè unicamente dal superamento dei tassi soglia trimestralmente individuati con decreto ministeriale al di là della situazione di bisogno e dell’approfittamento della stessa. Quindi, mentre la vicenda rescissoria esige la ricorrenza dei tre requisiti anzidetti, e ha dunque carattere soggettivo, l’usura a seguito della legge n.108 del 1996 ha ormai carattere oggettivo, dipendendo esclusivamente dal superamento dei tassi soglia. Ciò detto si pone il problema dei rimedi esperibili in sede civile a fronte del contratto usurario. Il contratto usurario esige lo scambio  di denaro o altra utilità accompagnato da interessi o vantaggi usurari, pertanto l’usurarietà può riguardare non solo gli interessi, quale prestazione pecuniaria  periodica, ma anche altro vantaggio avente carattere immediato, cioè corrisposto subito ed in un’unica soluzione, non periodicamente, si pensi ad una compravendita avente carattere usurario. Orbene, qualora l’usurarietà si riferisca agli interessi, il legislatore interviene con l’art. 1815 c.c. il quale nella sua versione originaria sanzionava il carattere usurario degli interessi prevedendo la corresponsione degli stessi ma nell’ammontare determinato dal tasso legale.

Oggi, invece, a seguito della legge n.108 del 1996, si sanziona il patto usuraio con la nullità dello stesso e la gratuità del contratto, cioè escludendo la corresponsione di qualsiasi interesse anche nell’ammontare che dovesse derivare dall’applicazione del tasso legale. Questo viene incontro all’esigenza di chi ha bisogno di reperire liquidità e favorisce la denunzia del reato. Qualora il carattere usurario del contratto dovesse riguardare non già la corresponsione di interessi ma un altro diverso vantaggio avente carattere immediato, sorgono diversi contrasti in ordine ai rimedi esperibili. Secondo una prima tesi, il contratto usurario sarebbe un reato in contratto, cioè il legislatore vieterebbe non il contratto in sé, bensì le modalità di conclusione del contratto, in particolare il comportamento di uno dei contraenti nella conclusione del contratto che si situa a livello di motivo individuale e che ha spinto lo stesso contraente a concludere il contratto approfittando della situazione di bisogno dell’altra parte inducendo la stessa  in un errore nel procedimento di formazione della volontà.

Aderendo a questa impostazione il contratto è annullabile per la sussistenza di un vizio del consenso assimilabile al dolo ex art. 1439 c.c. Questa tesi però suscita numerose perplessità in quanto nel contratto usarario la principale esigenza da tutelare è, piuttosto che la libertà di autodeterminazione negoziale, l’obiettivo equilibrio sinallagmatico rispetto al quale l’annullamento, quale rimedio funzionale ad un vizio del volere, non sembra essere il più adeguato.  Inoltre ne risulterebbe una tutela limitata del danneggiato considerata la prescrittibilità dell’azione e il carattere relativo della legittimazione ad agire in giudizio.

Una seconda impostazione , invece, fa notare che il contratto usurario in realtà è un reato-contratto in cui è vietato il contratto in sé, non il comportamento di una sola delle parti, bensì il comportamento di ambo le parti. Infatti il motivo per cui il contratto è concluso non è proprio del solo usuraio ma anche della parte danneggiata ed è la ragione determinante la conclusione del contratto. Questo giustifica la nullità del contratto per illiceità del motivo comune ad entrambe le parti e determinante la conclusione del contratto così come risulta dall’art. 1418, comma 2, c.c. Secondo questa impostazione, dunque, il danneggiato avrebbe dalla sua l’azione di nullità che lo tutela certamente in modo più efficace vista l’imprescrittibilità della stessa e il carattere assoluto della legittimazione ad agire in giudizio.

Un diverso orientamento, invece, ritiene di escludere la strada della nullità  in virtù dell’esistenza di una sanzione tipica, cioè la rescissione ciò che esclude la nullità per violazione del buon costume ovvero una nullità relativa da violazione della norma. Tuttavia ove si aderisse integralmente a quest’ultima impostazione si perverrebbe ad una situazione paradossale. Infatti, come detto, il contratto rescindibile e il contratto usurario  sono strutturalmente diversi, pertanto è possibile che il contratto sia rescindibile ma non usuraio, è possibile cioè che non sia superato il tasso soglia ma sussistano i requisiti richiesti dall’art. 1448 c.c. per la rescissione. In questo caso il contratto sarebbe rescindibile, ma qualora vi si aggiungessero i requisiti di cui all’art. 1448 c.c., e cioè lo stato di bisogno, la lesione ultra dimidium e il consapevole approfittamento del terzo, la posizione del danneggiato anziché essere ulteriormente agevolata, sarebbe invece meno tutelata poiché egli potrebbe far valere le proprie ragioni attraverso l’azione di rescissione che , diversamente da quella di nullità, ha carattere relativo e prescrittibile.

In realtà questi dubbi non hanno ragione di sussistere poiché anche a seguito della legge n.108 del 1996 residua comunque un’usura c.d. concreta. Infatti si ritiene che anche laddove non sia stato superato il tasso-soglia possa comunque residuare il reato di usura ove avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e in particolare  al tasso medio degli interessi o ai vantaggi normalmente conseguenti ad operazioni similari, sia da ritenersi che vi sia stato un approfittamento della situazione di bisogno in cui versava la controparte. Dunque la presenza dei requisiti del propri del contratto rescindibile non vale ad escludere l’usurarietà del contratto, accertata la quale invece il contratto sarà nullo e il danneggiato potrà ottenere comunque il riequilibrio delle posizioni contrattuali richiedendo il risarcimento del danno alla luce del combinato disposto tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 185 c.p. Ove non si ravvisabile il reato di usura invece il danneggiato potrà far valere le sue ragioni attraverso l’azione di rescissione sempre che ne sussistano tutti presupposti richiesti dall’art. 1448 c.c.