AGGIORNATO (vedi sotto)
L'entrata a regime del procedimento di mediazione obbligatoria civile e commerciale è con buone probabilità destinata a slittare, probabilmente almeno sino al 2012.
La mediazione obbligatoria, che dovrebbe entrare in vigore il 20 marzo 2011, potrebbe così restare facoltativa per un altro anno, stando alle forti pressioni avanzate dal mondo forense e accolte in Parlamento da alcuni senatori, secondo le quali il sistema non sarebbe ancora pronto a sorreggere il carico di lavoro che verrebbe trasferito agli organismi di conciliazione, con il rischio di peggiorare la già cronica lentezza della giustizia civile italiana.
AGGIORNAMENTO del 23 febbraio 2011: il decreto c.d. "milleproroghe", dopo essere stato approvato al Senato dovrebbe essere votato alla Camera oggi. E' probabile venga posta la fiducia sul testo.
AGGIORNAMENTO del 26 febbraio 2011: il decreto c.d. "milleproroghe" è stato approvato dal Senato ed è stato promulgato oggi dal Presidente della Repubblica. Clicca qui per approfondire.
Di seguito pubblichiamo il parere della Commissione Giustizia al Senato e la Proposta di Ordine del giorno.
Parere sul disegno di legge n. 2518 approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il 26 gennaio 2011
La Commissione, esaminato per quanto di competenza il provvedimento in titolo, pur esprimendo una riserva sul meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 2, che attribuisce ad una fonte di rango secondario (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) la possibilità di disporre un ampliamento delle proroghe previste da fonti legislative fino al 31 dicembre 2011, al di fuori delle procedure e delle garanzie previste per i provvedimenti di delegificazione, e sottolineando la necessità di garantire la massima pubblicità a tali decreti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in una prospettiva di piena conoscibilità delle norme nuovamente prorogate, esprime per quanto di competenza parere favorevole, alle seguenti condizioni:
- che la proroga del termine per l'esercizio delle funzioni per i magistrati onorari attualmente in servizio, termine già prorogato dall'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 2009 - anche in conformità alla riserva di legge prevista dall'articolo 108 della Costituzione in materia di ordinamento giudiziario - divenga oggetto di un apposito articolo, che intervenga sul comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e sul comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, in modo da tener conto dell'articolato regime dei termini di scadenza del mandato dei magistrati onorari ivi previsto;
- che sia introdotta con apposito articolo una congrua proroga del termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione e conciliazione, in considerazione dell'ampio consenso intorno alla necessità di una revisione di questa materia prima della sua definitiva entrata in vigore.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2518
(...)
G/2518/1 e 5/20
Della Monica, Lusi, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti, Maritati, Adamo, Ceccanti, Incostante, Fioroni
Il Senato,
premesso che:
tra le uniche disposizioni di legge emanate dal Governo in adempimento della delega in materia civile, di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, vi sono quelle del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sulla conciliazione obbligatoria per controversie civili e commerciali che, a partire dal marzo 2011, investirà negli ambiti civilistici anche settori economicamente e socialmente crociali, come il condominio, le locazioni, il comparto assicurativo;
si tratta di un intervento che presenta numerosi elementi di preoccupazione. L’avvocatura ha posto in evidenza numerosi profili critici della normativa attuativa della delega, sostenendo che la media conciliazione obbligatoria è palesemente incostituzionale e danneggia i cittadini e che il regolamento attuativo che la disciplina è da abrogare. L’avvocatura ha altresì sottolineato che la direttiva europea che detta le linee da seguire in materia di giustizia civile prevede espressamente la facoltatività della mediazione, così come avviene in tutti i paesi dell’Unione europea;
per tali ragioni, l’organismo unitario dell’avvocatura ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e sta preparando un ulteriore ricorso alla Corte europea, azioni che si aggiungono alle migliaia di ricorsi presentati autonomamente dagli avvocati. Nei ricorsi si contestano numerose violazioni del legislatore di norme di carattere costituzionale, come la lesione del diritto di difesa e del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, l’eccesso di delega, la violazione del principio di ragionevolezza e della riserva di legge sulle prestazioni personali. Inoltre si sottolinea che, con ogni probabilità, la normativa introdotta renderà i costi monetari, che dovranno sostenere i cittadini in sede conciliativa, addirittura superiori al costo di un intero processo;
l’aspetto più grave sta nel fatto che la formulazione da parte del mediatore della proposta di conciliazione e la sua accettazione o meno da parte dei cittadini (peraltro privi di assistenza legale) influenzano inderogabilmente l’esito del successivo processo (soprattutto in sede di valutazione sulle spese), caratterizzando si come veri e propri atti paragiurisdizionali, in quanto tali riservati all’autorità giudiziaria;
il 12 gennaio 2011 si è già tenuta innanzi al Tar di Roma l’udienza per la sospensiva del decreto ministeriale attuativo della mediazione, ed è stata fissata l’udienza per il merito il 9 marzo 2011, prima quindi dell’entrata in vigore della normativa;
i rilievi mossi dall’avvocatura, e già in parte anticipati in sede di esame parlamentare nelle Commissioni di merito, appaiono in gran parte condivisibili. Occorre quindi che il Governo intervenga per correggere un intervento che potrebbe avere ulteriori effetti negativi sulla già grave situazione in cui versa l’amministrazione della giustizia civile, impegna il Governo:
a prevedere la proroga per ulteriori dodici mesi delle disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al fine di utilizzare questo ulteriore lasso di tempo per modificare gli aspetti critici della normativa, procedendo a una revisione complessiva dell’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto (rivalutando le materie per le quali può trovare applicazione), introducendo criteri precisi per l’individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione; eliminando l’obbligatorietà del procedimento di conciliazione; garantendo l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica, per l’oggetto del procedimento, la natura procedimentale dell’istituto e la funzione
preliminare rispetto al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria, su cui possono incidere pesantemente le vicende della fase mediatoria; per prevedere requisiti di qualificazione, formazione, professionalità e competenza per l’accesso all’albo dei mediatori; per valorizzare la funzione e il ruolo di terzietà del mediatore, che deve facilitare la ricerca della soluzione, abolendo, in conseguenza, la facoltà di formulare una proposta «contumaciale» e comunque quando le parti non ne facciano richiesta; eliminare ogni contaminazione tra mediaconciliazione e processo. E ciò al fine di garantire che gli istituti della mediazione e della conciliazione, così come disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 69 del 2009, siano realizzati non come alternativi al processo e come mezzi di «liquidazione» dei conflitti, ma come tramite per il loro superamento.
Vedi anche il commento dell'avv. Pietro Coticoni.