Affido condiviso, rimborso spese straordinarie, addebito nella separazione - giurisprudenza

Con la sentenza N. 10174/2012 la Corte di Cassazione ha ribadito che la parità genitoriale costituisce il fondamento dell’affido condiviso, nell’ambito del quale i genitori hanno lo stesso potere e peso decisionale e le stesse responsabilità. Ne consegue che, qualora una decisione importante per il futuro del minore sia stata assunta unilateralmente, le spese conseguenti dovranno essere affrontate in toto da quel genitore che non abbia coinvolto l’altro nel processo decisionale. La Corte ha, pertanto, ritenuto legittimo il comportamento del padre che, a fronte della scelta unilaterale della madre di avviare il comune figlio ad una scuola privata, si era rifiutato di rimborsarle il costo della retta nonché le spese per la divisa scolastica e per i libri, sul presupposto di non essere stato preventivamente consultato e, quindi, di non essere stato posto nella condizione di pronunciarsi in merito all’opportunità di tale scelta. La massima sottolinea, ancora una volta, la necessità della collaborazione tra genitori nell’interesse della prole, collaborazione che, nella prassi, può sollecitarsi mediante l’impiego della formula secondo la quale “le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate e comunque giustificate”.

L'affidamento condiviso e l'affidamento esclusivo della prole nella separazione dei coniugi

L’art. 155 c.c., così come riformato dalla L. N. 54/2006, profondamente innovando rispetto al passato, afferma il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, e a riceverne cura, educazione e istruzione (co. 1). Fatto questo doveroso preambolo, la norma, nell’esclusivo interesse della prole, pone come regola generale l’affidamento condiviso, relegando ad ipotesi residuali, da motivarsi adeguatamente, l’affidamento esclusivo ad uno dei coniugi (art. 155 bis c.c.). La potestà genitoriale è certamente esercitata da entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse nel campo dell’istruzione, dell’educazione e della salute dei figli (ed in caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice) laddove, relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, il Giudicante può disporre l’esercizio separato della potestà (art. 155, co. 3). Previsione, quest’ultima, quantomai opportuna in quanto consente la felice risoluzione di tutte quelle situazioni in cui la mancanza di collaborazione renderebbe problematico l’esercizio congiunto della potestà.

Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Seppure inquadrata tra i reati contro l’amministrazione della giustizia, anche la fattispecie delittuosa di cui all’art. 388 c.p. può trovare applicazione nell’ambito familiare.

La pena della reclusione fino a tre anni o della multa da euro 103 ad euro 1.032 si applica, difatti, a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerna l’affidamento di minori (co. 2).

Tre sentenze della Cassazione in materia di convivenza intollerabile, determinazione dell’assegno divorzile e casa familiare concessa in comodato

Con la sentenza N. 2274/2012 la Suprema Corte ha esaminato il caso di una moglie che, nonostante il marito avesse intrapreso da anni una stabile relazione con un’altra donna, dalla quale aveva avuto un figlio, si opponeva alla separazione adducendo la mancanza dei presupposti per dichiarare l’intollerabilità della convivenza, avendo ella, al contrario, tollerato il comportamento del marito. Secondo la Suprema Corte “la disponibilità unilaterale della moglie a sopportare la situazione non può valere ad impedire la sussistenza dell’intollerabilità della convivenza, rappresentata, nel caso specifico, dall’esistenza di una nuova famiglia.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

L’art. 570 c.p. prevede tre autonome fattispecie di reato, tutte inerenti alla violazione degli obblighi derivanti dallo status di coniuge o di genitore.

L’assegnazione dell’abitazione familiare nella separazione tra coniugi - separazione e divorzio

In sede di provvedimenti provvisori e urgenti il Presidente del Tribunale dispone in ordine all’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, sulla base dell’art. 155 quater c.c. L’incipit della norma, che impone al Giudice di tenere prioritariamente conto dell’interesse dei figli, deve essere inteso nel senso che qualora vi siano figli minori l’assegnazione segue, di regola, l’affidamento della prole.

Convivenza intollerabile, affidamento condiviso e determinazione dell’assegno di mantenimento secondo la Cassazione più recente

Con la sentenza N. 2274/2012 la Corte di Cassazione si è occupata della vicenda di una coppia all’interno della quale il marito, già da diverso tempo, era andato a vivere con un’altra donna, da cui aveva avuto anche un figlio. Mentre la moglie, nonostante l’irreversibilità della situazione, si era opposta alla separazione sostenendo la mancanza dei presupposti per dichiarare l’intollerabilità della convivenza, essendo disponibile a sopportare la relazione extraconiugale del marito, quest’ultimo adduceva come prova dell’impossibilità a proseguire la convivenza proprio il fatto di aver tradito la moglie.

L’assegno di mantenimento per il coniuge - separazione e divorzio

L’art. 156 c.c. disciplina gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. In particolare, i commi 1 e 2 prevedono che il Giudice affermi il diritto del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, e che non abbia adeguati redditi propri, di ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento, la cui entità dovrà essere commisurata in relazione ai redditi dell’obbligato.

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