Fermo restando quanto disposto dalla disciplina civilistica in materia di attività di impresa, art. 2082 c.c., deve tenersi conto che quando tale attività è svolta da una Pubblica Amministrazione vengono in evidenza tratti peculiari, che si riflettono anche in ordine alle prescrizioni normative che la regolano.
Premesso che la P.A. può ricorrere allo strumento societario per esercitare l’attività di impresa, cd. Società pubbliche, deve tenersi conto della fondamentale distinzione tra: società pubbliche che svolgono attività di impresa e società pubbliche che svolgono attività amministrativa.