Opposizione a decreto ingiuntivo: termini e competenza

Abbiamo già parlato del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Sappiamo che ai termini di opposizione si applica la sospensione feriale e che l'iscrizione a ruolo ora deve farsi sempre entro 5 giorni dalla notifica dell'atto di citazione (Cass. 19246/2010).

Termini:

Per instaurare un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'atto di citazione in opposizione va effettuato entro 40 giorni dalla notifica del decreto stesso; qualora il decreto non venga consegnato nelle mani del debitore, ma ad esempio ad un familiare o al portiere di uno stabile, ovvero venga depositato in giacenza presso l'ufficio postale, il termine inizia a decorrere dal decimo giorno successivo al ricevimento della raccomandata (cartolina verde) di avviso.

Si tenga presente che qualora il decreto non sia stato notificato entro 60 giorni dal deposito in cancelleria (90 giorni se il debitore è all'estero) esso diviene inefficace.

Competenza:

L'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta avanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento; tale competenza è funzionale e inderogabile e non può essere modificata per ragioni di materia o connessione, anche qualora il giudice che l'ha emesso era imcompetente.

L'opposizione, come noto, da' luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Con la conseguenza che, nel caso in cui il decreto opposto venga revocato in tutto o in parte dal giudice, questi può, e se richiesto deve, pronunciarsi sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (Cass. 5754/2009).

Nel procedimento di opposizione il creditore, pur vestendo il ruolo dell'opposto, assume la parte di attore sostanziale in quanto sarà chiamato a provare la sussistenza del proprio diritto attraverso l'allegazione di documenti e/o la produzione di prove; specularmente il debitore, pur vestendo il ruolo di attore opponente, dovrà semplicemente resistere alle accuse mosse, eventualmente provando la causa di estinzione o l'inesistenza del diritto o facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, tuttavia non essendo tenuto all'onere della prova.