Nesso di causalità nel diritto civile. Responsabilità medica e nesso eziologico.

Nel giudizio di risarcimento dei danni da responsabilità civile (contrattuale o extracontrattuale) assume una connotazione peculiare l’attività di accertamento dell’elemento eziologico.

In particolare, l’attore è tenuto a fornire la prova di un duplice collegamento causale:

- tra condotta ed evento lesivo, come disposto ex art.2043 c.c.;

- tra evento e conseguenze dannose, in base a quanto prescritto ex artt.1223 e 2056 c.c..

L’applicazione dei predetti principi alla peculiare materia della responsabilità medica comporta la configurazione della seguente situazione sotto il profilo causale: il nesso di causalità deve sussistere tra la condotta del debitore-danneggiante e l’evento lesivo (c.d. danno come evento lesivo); inoltre, il nesso di causalità deve ricorrere tra l’evento e le conseguenze pregiudizievoli, (c.d. danni-conseguenza).

Per l’accertamento del nesso di causalità giuridica tra evento lesivo e danni-conseguenza, il principio al quale la giurisprudenza ha fatto frequentemente ricorso è quello della “regolarità causale”, elaborato dall’interpretazione della previsione normativa contenuta nell’art.1223 c.c.

Stante l’assenza di una nozione di nesso di causalità in ambito civilistico, la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto applicabile la nozione penalistica, come individuata negli artt.40 e 41 c.p., seppur con determinati correttivi, richiesti dalla peculiarità della materia.

A fronte di tale ricostruzione sono sorti due principali e contrapposti orientamenti:

- l’uno, favorevole ad una sostanziale corrispondenza delle due nozioni di causalità;

- l’altro, finalizzato ad evidenziare la profonda diversità sussistente tra le stesse.

Secondo la prima impostazione, l’elemento eziologico assume consistenza corrispondente nelle due materie, in ragione di un’esigenza di unitarietà dell’ordinamento.

Diversamente, secondo l’opposta tesi, c.d. teoria della diversità, la causalità civile assume connotazioni specifiche e distanti da quella penale.

In particolare, in tema di responsabilità civile del medico, l’accertamento del nesso di causalità non presuppone un giudizio di certezza assoluta, come richiesto in ambito penale, dove vige il criterio dell’elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza”.

Deve tenersi conto che, in ambito civile, è sufficiente la “ragionevole probabilità” circa l’idoneità del comportamento colposo del medico (omissivo o commissivo) a cagionare l’evento.

A dirimere il contrasto insorto in giurisprudenza sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 11.1.2008 n.581, con la quale sono state analizzate e risolte la questione del dies a quo del termine di prescrizione per il risarcimento dei danni lungolatenti nonché quella correlata inerenti il nesso di causalità in tema di responsabilità civile, nel caso specifico attinente alla responsabilità del Ministero della Salute per “danni da sangue infetto”.

I giudici di legittimità hanno affermato che anche in tale campo di responsabilità è pacificamente riconosciuto ed applicato il criterio probabilistico per l’accertamento del nesso di causalità.

In successive pronunce, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistere il nesso causale anche “quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare l’evento verificatosi”.

In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, nell’accertamento della sussistenza o meno del legame eziologico tra il decesso della paziente a seguito di ictus, dopo essere stata dimessa dall’ospedale, e l’attività svolta dai medici della struttura ospedaliera, il giudice di merito deve svolgere una duplice indagine:

- in primo luogo, occorre verificare se le condizioni concrete, accertate a seguito del primo ricovero della paziente in seguito deceduta, fossero tali da esigere l’effettuazione – come da protocollo medico- di una TAC;

- in via ulteriore e successiva, se l’indagine strumentale mediante TAC, laddove fosse stata compiuta, sarebbe stata in grado, con elevata probabilità, di evitare il prodursi dell’evento o, comunque, di circoscriverne gli effetti dannosi.

A cura dell'Avv. Enrica Sirizzotti