La Corte di Cassazione (Cass. 17 maggio 2011, n.10813) è intervenuta nella annosa questione relativa alla mancata attuazione delle direttive comunitarie da parte dello Stato italiano e alle conseguenze pregiudizievoli per il cittadino il quale, a causa dell'inadempimento statuale, si trova a patire un danno trovandosi in una condizione nella quale, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbe acquisito i diritti da essa riconosciuti, ma di cui di fatto, per la negligenza dello Stato, egli non può disporre.
In particolare, con riferimento al decorso del termine per la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno, la Cassazione ha precisato che:
1) laddove e finanto che la direttiva non viene recepita dallo Stato, la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statuale cagiona un danno permanente, de die in die;
2) qualora intervenga un atto legislativo di adempimento parziale della direttiva sotto il profilo oggettivo verso tutti i soggetti da essa contemplati, dall'entrata in vigore di detto atto inizia il decorso della prescrizione decennale dell'azione di risarcimento danni di tali soggetti per la parte di direttiva non adempiuta;
3) qualora intervenga invece un atto legislativo di adempimento della direttiva che sia parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso che, o provveda solo per il futuro, o provveda riguardo a determinate categorie di soggetti fra quelle cui la direttiva era applicabile, accomunate esclusivamente dal mero dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, il corso della prescrizione per i soggetti esclusi non inizia, perché la residua condotte di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio;
4) qualora l'atto di adempimento parziale sul piano soggettivo concerna invece alcuni dei soggetti riguardo ai quali si erano verificate situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, scelti, però, sulla base di circostanze fattuali diverse dal mero dato temporale che li accomuna, la condotta di inadempimento per i soggetti esclusi non può più dirsi cagionare in modo permanente la situazione dannosa nei loro confronti, con la conseguenza che riguardo ad essi inizia il corso della prescrizione decennale del diritto al risarcimento.