Oggi 20 gennaio 2012 entra in vigore la legge 29 dicembre 2011, n. 218, contenente disposizioni di modifica dell'art. 645 c.p.c. e di interpretazione autentica dell'art. 165 c.p.c. in materia di termini di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ricorderete tutti il criticato orientamento introdotto dalla sentenza della Corte di Cassazione (Cass. SS. UU. 9 settembre 2010 n. 19246) secondo cui, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto erano automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico era conseguenza del solo fatto che l’opposizione fosse proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.
Il legislatore interviente quindi per mettere una pezza a questa disastrosa intepretazione, che tanti problemi ha creato in questo anno e mezzo ai Tribunali e agli operatori del diritto, eliminando al secondo comma dell'articolo 645 c.p.c. le parole "ma i termini di comparizione sono ridotti a metà" e fornendo la seguente interpretazione autentica:
"Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163‐bis, primo comma, del medesimo codice."
Pertanto da oggi le opposizioni a decreto ingiuntivo non avranno più termini di comparizione ridotti alla metà e, per i soli procedimenti già avviati alla data del 20 gennaio 2012, l'iscrizione a ruolo dovrà essere stata fatta entro 5 giorni soltanto se alla controparte sono stati concessi meno di 90 giorni per la comparizione, pena l'improcedibilità.